Ecobonus 2019 – Detrazioni fiscali ristrutturazione

Ecobonus 2019 – Detrazioni fiscali ristrutturazione

L’Ecobonus 2018 prorogato fino al 31 Dicembre 2019 è un’ agevolazione fiscale prevista per i contribuenti che sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica nella propria casa, edifici condominiali, uffici, negozi e capannoni. Tale agevolazione consiste in una detrazione dall’IRPEF se la spesa è effettuata dal contribuente privato o dall’IRES se impresa o società, che lo stato riconosce quando vengono eseguiti lavori per aumentare l’efficienza energetica degli edifici già esistenti.

Sono spese detraibili Ecobonus quelle sostenute per ridurre il fabbisogno energetico, come ad esempio l’istallazione di pannelli solari e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, quindi meno spreco di energia, più risparmio e maggiore efficienza energetica.

La detrazione IRPEF spettanti per questo tipo di interventi e al 65%.

Rispetto allo scorso anno, alcuni incentivi dell’ Ecobonus hanno subito delle importanti modifiche:

  • Bonus tende da interni e tende da sole: per questa tipologia di tende è prevista una detrazione del 50%.
  • Bonus zanzariere provviste di schermature solari: in relazione all’ acquisto di questi sistemi di protezione è stata stabilita una detrazione del 50%
  • Bonus infissi e finestre: in entrambi i casi è prevista una detrazione del 50%.
  • Bonus caldaia: in questo caso la tipologia di incentivo cambia a seconda delle prestazioni energetiche della caldaia; si può variare da uno 0% di detrazione se si installa una caldaia di classe B fino ad un 65% di detrazione se si installa una caldaia a condensazione di classe A.

Attualmente, il tetto di spesa massima con l’ Ecobonus è:

  • Interventi riqualificazione energetica di edifici esistenti 100.000 euro;
  • Involucro edifici esistenti ad esempio interventi su pareti, finestre e infissi, il tetto massimo di spesa è 60.000 euro;
  • Installazione di pannelli solari 60.000 euro;
  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 30.000 euro;

A chi spetta la detrazione del 65%?

I soggetti a cui spetta la detrazione del 65% sono tutti i contribuenti privati residenti e non residenti e contribuenti titolari di impresa quindi con Partita Iva, che possiedono, l’immobile oggetto di interventi di risparmio energetico.

Sono ammessi all’ Ecobonus:

  • Persone Fisiche;
  • Titolare di Partita Iva esercenti arti e professionisti;
  • Contribuenti con redditi d’impresa (Persone Fisiche, Società di Persone, Società di Capitali spetta la detrazione dell’ Ecobonus sull’ IRES);
  • Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;

Come funziona la detrazione?

La detrazione per gli interventi effettuati va divisa in quote di pari importo da scaricare con la dichiarazione dei redditi quindi tramite modello 730 o Unico. Il numero delle quote da scaricare sono al massimo 10 quindi da dividere in 10 dichiarazione dei redditi. La suddivisione delle quote va effettuata in base alla spesa rispettando sempre i limiti di spesa per ogni tipologia d’intervento. Attenzione però a verificare se la quota da scaricare per le spese di riqualificazione sia superiore a quella dovuta dal contribuente su IRPEF o IRES, perché in tal caso se la detrazione Ecobonus è più alto di quanto dovuto, l’eccedenza non può essere riportata all’anno successivo né essere richiesta a rimborso.

Ecobonus quali documenti servono?

Il contribuente una volta terminati i lavori di riqualificazione energetica, per fruire dell’agevolazione fiscale deve presentare una specifica documentazione Ecobonus:

  • Certificazione energetica dell’edificio che non va richiesta se l’intervento di riqualificazione è consistito in infissi sul singolo alloggio, installazione pannelli solari o caldaie, pompe di calore o impianti geotermici;
  • Scheda informativa degli interventi realizzati, il contribuente in questo caso può utilizzare la scheda semplificata compilabile;
  • Attestazione di corrispondenza dell’intervento ai requisiti indicati dalla legge solo in caso di installazione finestre e infissi e sostituzione impianto climatizzazione invernale superiore a 100 kw;
  • La certificazione energetica e la scheda informativa devono essere spedite entrambe all’ ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori esclusivamente per via telematica;