DL RILANCIO: SUPERBONUS 110% E CESSIONE DEL CREDITO

DL RILANCIO: SUPERBONUS 110% E CESSIONE DEL CREDITO

Al fine di fronteggiare la crisi da COVID-19 il DECRETO RILANCIO conterrà tantissime misure a supporto di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

Vediamo nel dettaglio le detrazioni fiscali per l’efficienza energetica e rinnovabili maggiorate al 110% e cedibili alle banche.

SUPERBONUS 110%

Dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021 posso essere portate in detrazione fiscale al 110% in 5 rate di pari importo tutte le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

SUPERBONUS PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Si può usufruire del SUPERBONUS al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici fino ad un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempre che l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica.

In caso dei seguenti interventi il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale:

  • Ristrutturazione edilizia
  • Nuova costruzione
  • Ristrutturazione urbanistica

La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione, alle stesse condizioni negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità del sistema di accumulo.

A CHI SPETTA IL SUPERBONUS 110%?

Il nuovo SUPERBONUS al 110% si applica agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale e alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP)

CESSIONE DEL CREDITO

  • Utilizzo per sé del credito d’imposta

Vediamo insieme un esempio pratico di come funziona, ipotizziamo di sostenere lavori per 10mila euro disponendo quindi un credito di 11mila euro che si porterà in detrazione per 5 anni pagando 2.200 euro di tasse in meno.

  • Cessione del credito

Il credito può essere trasferito alla ditta che ha eseguito i lavori, che lo userà a sua volta per incassarlo subito trasferendolo a un’impresa più grande o a una banca, oppure lo terrà per sé per pagare meno tasse.

Se, invece, l’impresa non volesse accettare il credito corrispondente, il privato potrà cederlo senza limite ad una banca e potrà essere goduto come sconto in fattura.

FOTOVOLTAICO CONTO ENERGIA: AGGIORNAMENTO PRESENTAZIONE ISTANZE REVISIONE TARIFFE INCENTIVANTI

FOTOVOLTAICO CONTO ENERGIA: AGGIORNAMENTO PRESENTAZIONE ISTANZE REVISIONE TARIFFE INCENTIVANTI

In relazione a quanto previsto dall’art. 13-bis del Decreto Legge n. 101/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 128/2019, recante modifiche all’art. 42 del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, il GSE ha fornito alcune importanti novità per gli operatori che hanno problematiche connesse all’utilizzo di moduli non certificati o con certificazioni non valide, vediamo nel dettaglio:

  • Tutti i Soggetti Responsabili di impianti fotovoltaici con potenza > 3 kWp che a seguito di verifica GSE hanno subito un provvedimento di decadenza per moduli non certificati o certificazioni non valide, il GSE ha disposto che questi soggetti possono presentare un’istanza e richiedere la tariffa base che gli era stata riconosciuta ridotta del 10%.

  • Tutti i Soggetti Responsabili di impianti fotovoltaici con potenza > 3 kWp che non hanno ancora subito la verifica GSE, ma sanno di avere moduli non certificati o con certificazioni non valide, il GSE ha disposto che questi soggetti possono presentare un’istanza e richiedere la tariffa base che gli era stata riconosciuta ridotta del 5%.

In entrambi i casi i soggetti che intendano avvalersi di questa misura dovranno dimostrare:

  • di aver intrapreso le azioni consentite dalla Legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli;

  • la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza previsti dalle normative vigenti.

Le previsioni introdotte dal DL 101/2019 non si applicano qualora il provvedimento di decadenza del GSE sia oggetto di procedimento e processo penale in corso oppure concluso con sentenza di condanna anche non definitiva in relazione all’installazione dei moduli fotovoltaici non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento.

BONUS CASA 2020: DETRAZIONI FISCALI

BONUS CASA 2020: DETRAZIONI FISCALI

Il bonus casa è un’agevolazione fiscale che consente di beneficiare della detrazione al 50% per le spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione fino al 31 dicembre 2020, come l’anno scorso.

Come funziona il Bonus Casa 2020 per ristrutturazioni?

Nel 2020 l’agevolazione fiscale consiste nella detrazione Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) del 50% di quanto speso per i lavori di ristrutturazione effettuati sulla propria abitazione oppure su parti comuni degli edifici residenziali.

La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni la detrazione spetta al singolo condomino relativamente alla quota a lui imputabile effettivamente versata al condominio entro i termini della presentazione della dichiarazione dei redditi.

La detrazione per la ristrutturazione edilizia non è cumulabile con altre agevolazioni

Nel dettaglio il bonus casa non è cumulabile con l’ecobonus al 65% per gli interventi di risparmio energetico (lavori di riqualificazione energetica, installazione di caldaie, pompe di calore o impianti a biomassa).

Quali sono i lavori di ristrutturazione incentivati?

Tra i vari lavori di ristrutturazione incentivati troviamo gli interventi per il risparmio energetico e installazione di impianti a fonti rinnovabili. Ad esempio l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica a servizio dell’abitazione, cioè per usi domestici di illuminazione e alimentazione di apparecchi elettrici.

Chi può chiedere la Detrazione al 50% per le Ristrutturazioni?

Posso beneficiare della detrazione al 50% tutti i contribuenti residenti o meno in Italia assoggettati dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef). Il soggetto può essere il proprietario dell’immobile oppure il titolare di diritti di godimento sull’immobile stesso.

Come fare il bonifico per la detrazione al 50%?

Per ottenere il beneficio fiscale i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale con espressamente indicato:

  • la causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986);
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita Iva (o il codice fiscale) del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Si può effettuare il pagamento anche con carta di credito, intestata al titolare, ma non con assegni o contanti.

Come avere la Detrazione al 50% per le Ristrutturazioni?

Per beneficiare della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile.

La legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo della comunicazione all’Enea sui lavori realizzati, come previsto per l’ecobonus.

Come inviare all’Enea la detrazione fiscale?

L’invio delle informazioni deve avvenire sull’apposito sito web entro 90 giorni a partire dalla data di fine lavori o del collaudo.

La comunicazione dei dati all’Enea è obbligatoria per gli impianti tecnologici: impianti fotovoltaici, impianti solare termico, caldaie a condensazione o a biomassa, pompe di calore, valvole termostatiche, microcogeneratori.

PROROGA “CURA ITALIA”: DIFFERIMENTO TERMINI OBBLIGHI TRIBUTARI

PROROGA “CURA ITALIA”: DIFFERIMENTO TERMINI OBBLIGHI TRIBUTARI

L’art.  62 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori, e imprese connesse all’ emergenza epidemiologica da COVID-19” dispone la sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, per i soggetti che hanno la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

Il comma 6 del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza l’applicazione di sanzioni.

Pertanto, nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale, i soggetti tenuti alla presentazione delle dichiarazioni annuali, ai sensi degli artt. 26, comma 13 e 14; 53, comma 8 e 53-bis, comma 3, provvederanno all’esecuzione dell’adempimento in questione entro il 30 giugno 2020.

Rimane fermo quanto previsto dalle norme vigenti (art. 26, comma 13 e art.  56, comma 1) in relazione all’ effettuazione dei versamenti, compresi quelli a conguaglio, atteso che la sospensione disposta dall’art. 62, comma 1, non ha effetto rispetto a tutti i versamenti tributari, salvo la rimessione in termini al 20 marzo 2020, ai sensi dell’art.60.

Pertanto, tenuto conto dell’entità dei ratei dovuti sulla base dei consumi emergenti dalla dichiarazione relativa all’ anno d’imposta 2018, i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sul gas naturale e sull’ energia elettrica:

  •  provvederanno a versare la maggiore imposta dovuta qualora, per l’anno 2019, il volume dei consumi (fatturati o effettuati per impieghi in uso proprio) sia superiore all’entità dei ratei di acconto dovuti nel medesimo anno;

  • potranno detrarre dalla prima rata in acconto utile le somme eventualmente versate in eccedenza, qualora, per l’anno 2019, il debito tributario derivante dai consumi (fatturati o effettuati per impieghi in uso proprio) sia inferiore rispetto all’entità dei ratei di acconto dovuti nel medesimo anno.

In entrambe le ipotesi l’ammontare del debito calcolato per il 2019 (anche se non ancora liquidato nella relativa dichiarazione) costituirà la base di calcolo per individuare i nuovi ratei d’imposta dovuti, in acconto, a partire dalla prima scadenza utile.

All’atto della presentazione delle dichiarazioni, i soggetti obbligati in oggetto richiamati provvederanno ad attualizzare le cennate operazioni di liquidazione del debito e a definire i ratei in acconto per l’anno 2020. 

È stato citato il mandato dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli datato 18 marzo 2020, numero protocollo: 93676 / RU.

CORONAVIRUS: ARERA SOSPENDE I DISTACCHI DI LUCE, GAS E ACQUA PER CITTADINI E IMPRESE MOROSI

CORONAVIRUS: ARERA SOSPENDE I DISTACCHI DI LUCE, GAS E ACQUA PER CITTADINI E IMPRESE MOROSI

Al fine di contrastare le criticità legate all’epidemia COVID-19, ARERA decide di attuare le procedure di sospensione delle forniture di energia elettrica, gas e acqua per morosità di famiglie e piccole imprese rimandate dal 10 marzo 2020 fino al 03 aprile 2020.

Le forniture sopra citate sospese dovranno essere rialimentate in quanto dal 03 aprile 2020 il fornitore interessato a disalimentare la fornitura del cliente moroso è tenuto a riavviare la relativa procedura di sospensione e procedere nuovamente alla sua costituzione in mora.

Nel dettaglio, la sospensione dei distacchi per morosità per l’elettricità riguarda tutti i clienti in bassa tensione e per il gas tutti quelli con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno.

Viene inoltre istituito un conto presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, con disponibilità fino a 1 miliardo, per garantire la sostenibilità degli attuali e futuri interventi regolatori a favore di consumatori e utenti. Tali importi dovranno poi essere restituiti ai conti di gestione di pertinenza.

Inoltre ARERA propone alle competenti autorità di riconsiderare i termini relativi all’anno 2020 delle tariffe della TARI proponendo il differimento al 30 giugno 2020 del termine del 30 aprile 2020 attualmente previsto.

Al fine di contenere l’epidemia da COVID-19, non è esclusa la possibilità per le Autorità di intervenire con ulteriori provvedimenti.

2020: tutti gli incentivi per l’installazione di impianti fotovoltaici

2020: TUTTI GLI INCENTIVI PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Gli incentivi e le agevolazioni previsti nel 2020 a favore di chi desidera acquistare e installare un impianto fotovoltaico sono diversi sia a livello residenziale che aziendale.

Parlando di incentivi fotovoltaici residenziali troviamo il “Bonus Ristrutturazioni”.

Il Bonus Ristrutturazioni offre la possibilità al contribuente di portare in detrazione, in sede di dichiarazione dei redditi, il 50% delle spese sostenute fino il 31 dicembre 2020 per gli interventi di ristrutturazione edilizia e le installazioni di impianti per lo sfruttamento di fonti rinnovabili.

Tra le spese che vengono rimborsate al 50% con il bonus ristrutturazioni troviamo: i costi d’acquisto dei pannelli solari, altri componenti e i costi d’istallazione che rientrano in quei beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta 10%. Inoltre tutte le spese di progettazione, prestazioni professionali, redazione della relazione di conformità, perizie, sopralluoghi, imposta di bollo e rilascio di concessioni e autorizzazioni ai lavori.

Nello specifico la detrazione del 50% funziona nel seguente modo: la somma delle spese sostenute viene suddivisa in 10 quote annuali di pari importo che saranno detratte dal beneficiario tramite dichiarazione dei redditi per 10 anni.

Per usufruire dell’agevolazione fiscale è molto importante effettuare i pagamenti di tutte le spese sopra indicate tramite bonifico specificando nella causale la norma di riferimento ( l’art. 16-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi ) e il proprio codice fiscale.

Facciamo un esempio: Detrazione fiscale per un impianto fotovoltaico

Costo impianto fotovoltaico da 6 kW = 10.000 Euro iva inclusa 10% (Chiavi in mano), per cui la Detrazione fiscale al 50% è pari a 5.000 Euro (Detrazione fiscale complessiva su impianto fotovoltaico). Detrazione Fiscale annua = 5.000 / 10 = 500 Euro / anno.

Le novità riguardanti le aziende sono le seguenti: nuovo credito d’imposta, la nuova Sabatini e accumuli per il fotovoltaico.

In sostituzione del super – ammortamento quest’anno troviamo il nuovo credito d’imposta del 6% il quale favorisce un vantaggio fiscale a tutte le imprese e professionisti che realizzano investimenti in beni materiali, nuovi e strumentali all’ esercizio dell’impresa, arte o professione.

Il nuovo credito d’imposta comporta un vantaggio fiscale del 6% da ripartire in 5 anni.

Nel 2020 la “nuova Sabatini” è maggiorata del 30% rispetto al tasso standard per tutti gli investimenti produttivi ecosostenibili come l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e a basso impatto ambientale.

Per quanto riguarda i sistemi di accumulo per impianti fotovoltaici c’è la possibilità di sfruttare il nuovo credito d’imposta del 6% per l’acquisto di batterie da installare negli impianti non incentivati in conto energia.

Invece è differente la procedura per gli impianti fotovoltaici che ricevono incentivi in conto energia in quanto devono verificare l’effettiva possibilità di cumulare il credito d’imposta attraverso l’ Agenzia delle Entrate e una specifica richiesta al MISE.

Addio sconto in fattura per ecobonus e sismabonus

ADDIO SCONTO IN FATTURA PER ECOBONUS E SISMABONUS

Dal 2020 è stato abrogato lo sconto in fattura per chi effettua lavori che danno diritto all’Ecobonus e al Sismabonus.

Lo prevede un emendamento approvato in data odierna dalla Commissione Bilancio del Senato che modifica i commi 1,2,3 e 3-ter dell’art. 10 del decreto crescita.

Nello specifico non sarà più possibile cedere il proprio sconto fiscale ai fornitori che avrebbero poi scalato l’importo della detrazione direttamente sulla somma da pagare per i lavori.

In pratica, si poteva monetizzare subito la detrazione fiscale per risparmio energetico, ottenendo dal venditore uno sconto immediato invece che aspettare di recuperare la detrazione in 10 anni. Chi effettuava lavori in casa come la sostituzione di infissi e caldaie a condensazione, la messa in sicurezza antisismica o la riqualificazione energetica dell’edificio, otteneva il contributo direttamente dal fornitore.

La norma penalizzava, escludendo dal mercato tutte le PMI del Sistema casa che solo per scarsa liquidità finanziaria e insufficiente capienza fiscale per compensare il credito d’imposta, non erano in grado di praticare lo sconto.

La norma invece avvantaggiava grosse aziende non solo nazionali anzi soprattutto estere.

Il Governo deve garantire pari diritti per tutti gli operatori, grandi e piccoli. Grazie a questo intervento si ristabilisce un principio di parità di trattamento e si risana una situazione di squilibrio nel mercato che nel lungo andare avrebbe danneggiato l’intera economia rischiando il collasso di tantissime imprese del comparto casa.

Art. 13-Bis: riduzione delle sanzioni GSE

ART. 13-BIS: RIDUZIONE DELLE SANZIONI GSE

Il 02 novembre 2019 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il testo della legge di conversione del DL–Crisi che contiene importanti novità in merito alle sanzioni del GSE su impianti incentivati trovati non in regola.

Nel caso specifico facciamo riferimento all’ art. 13-bis, ovvero quello dedicato alla riduzione delle sanzioni GSE da incentivazione FER.

La norma prevede una riduzione percentuale delle sanzioni applicate dal GSE a seguito dei suoi controlli, nel caso venissero riscontrate anomalie negli impianti fotovoltaici incentivati, è una norma modificata al ribasso, con effetti anche retroattivi.

I tagli degli incentivi sono passati al 10% e 50% e non solo, tale taglio potrebbe scendere ulteriormente al 5% e 25% se solo si fosse consapevoli e si autodenunciasse prima un irregolarità del proprio impianto.

I proprietari degli impianti fotovoltaici potrebbero beneficiare di una sanzione molto più bassa avendo così la possibilità di tutelare al massimo l’incentivo.

Occorre però tenere a mente che la riduzione al 5% e 25% non è automatica e bisogna essere consapevoli della propria situazione per poter ottenere questo importante vantaggio a livello economico anzi che la revoca totale dell’incentivo.

Quindi è indispensabile conoscere la propria situazione verificando il proprio impianto.

Una volta saputo in che condizioni è l’impianto, qualora emergessero irregolarità, sarebbe l’ideale autodenunciarsi per usufruire dell’ulteriore riduzione delle sanzioni.

Diventa così indispensabile eseguire un’analisi preventiva della documentazione dell’impianto.

Investire in un’analisi preventiva della documentazione, quindi rappresenta la possibilità o di confermare che si possiede il pieno diritto a percepire quell’incentivo oppure l’opportunità di avviare azioni correttive a tutela dell’investimento fatto e dell’incentivo stesso.

Il Fotovoltaico domestico conviene?

IL FOTOVOLTAICO DOMESTICO CONVIENE?

Si sente spesso la domanda: “ma il fotovoltaico conviene?” in quanto non è un segreto che da Luglio 2013 sono terminati gli incentivi del fotovoltaico del 5° Conto energia.

Installare un  impianto fotovoltaico significa, oltre che a risparmiare soldi sulla propria bolletta d’energia elettrica, fare del bene all’ambiente. Installando moduli fotovoltaici sul proprio tetto, infatti significa produrre energia elettrica che sarebbe stata prodotta altrimenti da fonti fossili altamente inquinanti di cui il nostro mondo sta purtroppo diventando schiavo. È bene rendersi sempre più conto ed essere consapevoli che una nostra piccola scelta farebbe davvero la differenza e contribuirebbe a migliorare l’ambiente.

Grazie alla possibilità di accedere alle detrazioni fiscali del 50% (prorogate anche per il 2020 con la nuova legge di bilancio) e agli incentivi statali del conto energia, in Italia molte famiglie hanno investito per l’installazione di un impianto fotovoltaico in grado di produrre energia sufficiente per l’autoconsumo e nel migliore dei casi di produrre un surplus di energia elettrica da vendere al gestore della Rete con modalità ad esempio di scambio sul posto.

L’Italia è un paese geograficamente in posizione tale da poter sfruttare in abbondanza l’energia solare, che è un’energia pulita, anche se con differenze da nord a sud. Naturalmente case ed edifici esposti al sole sono privilegiati e avvantaggiati se si installa un impianto fotovoltaico. Le ditte specializzate sono in grado di progettare e seguire l’impianto fotovoltaico sia per le fasi tecniche sia per quelle burocratiche inerenti le concessioni e le domande per accedere al Conto Energia dei finanziamenti pubblici (in questo caso si parla spesso di impianti “chiavi in mano”).

L’impianto conviene se i costi di installazione prevedono tempi di rientro medi non superiori ai 4-8 anni. Un impianto fotovoltaico ben progettato può ammortizzare i costi anche in 4-5 anni, sapendo poi che la durata media dei pannelli fotovoltaici è di circa 20-25 anni e che nella progettazione si penserà anche ad aver inserito la manutenzione dell’impianto e lo smaltimento dei pannelli a fine ciclo di vita.

Mediamente gli impianti fotovoltaici si ripagano in 5-6 anni a fronte di una durata e buona efficienza dell’impianto ventennale.

Grazie al nuovo portale Gse sull’autoconsumo che permette di inserire la potenza e il costo preventivati da un installatore ogni utente può avere un’idea più precisa del piano di investimento.

Di seguito una simulazione di preventivo per un impianto fotovoltaico domestico realizzata tramite il nuovo portale GSE:

Legge di Bilancio: detrazioni per storage su fotovoltaico

LEGGE DI BILANCIO: DETRAZIONI PER STORAGE SU FOTOVOLTAICO

Secondo una circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate a inizio giugno si chiarisce che la spesa per una batteria non dà diritto alla detrazione fiscale del 50% dall’ Irpef se lo storage si abbina ad un impianto fotovoltaico che riceve gli incentivi del conto energia.

In precedenza era stato trovato un accordo tra ministero ed Entrate, parlando di un intervento per riammettere allo sgravio fiscale le batterie abbinate a fotovoltaico incentivato.

L’intervento però non è mai arrivato e ora a risolvere la questione potrebbe essere un intervento con un emendamento alla legge di Bilancio promosso dal senatore Gianni Girotto.

La legge introdurrà un’interpretazione autentica con effetto retroattivo che appunto permetterà allo storage di accedere alla detrazione anche quando l’impianto cui si abbina già riceve tariffe incentivanti quali quelle dei vari conti energia.

Per tutti i soggetti che hanno acquistato batterie abbinate a fotovoltaico in conto energia al momento non accedono alla detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Qualora la correzione arrivasse, però, si potrà comunque ottenere la detrazione con la dichiarazione dell’anno prossimo, anche se la spesa è stata effettuata nel 2018 presentando una dichiarazione integrativa.

Per concludere, chiunque ha installato nel 2018 il sistema di accumulo e non ha presentato la relativa comunicazione all’ENEA, la mancata o tardiva trasmissione di dette informazioni non comporta la decadenza dal diritto alla detrazione.