PROROGA “CURA ITALIA”: DIFFERIMENTO TERMINI OBBLIGHI TRIBUTARI

L’art.  62 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori, e imprese connesse all’ emergenza epidemiologica da COVID-19” dispone la sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, per i soggetti che hanno la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

Il comma 6 del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza l’applicazione di sanzioni.

Pertanto, nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale, i soggetti tenuti alla presentazione delle dichiarazioni annuali, ai sensi degli artt. 26, comma 13 e 14; 53, comma 8 e 53-bis, comma 3, provvederanno all’esecuzione dell’adempimento in questione entro il 30 giugno 2020.

Rimane fermo quanto previsto dalle norme vigenti (art. 26, comma 13 e art.  56, comma 1) in relazione all’ effettuazione dei versamenti, compresi quelli a conguaglio, atteso che la sospensione disposta dall’art. 62, comma 1, non ha effetto rispetto a tutti i versamenti tributari, salvo la rimessione in termini al 20 marzo 2020, ai sensi dell’art.60.

Pertanto, tenuto conto dell’entità dei ratei dovuti sulla base dei consumi emergenti dalla dichiarazione relativa all’ anno d’imposta 2018, i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sul gas naturale e sull’ energia elettrica:

  •  provvederanno a versare la maggiore imposta dovuta qualora, per l’anno 2019, il volume dei consumi (fatturati o effettuati per impieghi in uso proprio) sia superiore all’entità dei ratei di acconto dovuti nel medesimo anno;

  • potranno detrarre dalla prima rata in acconto utile le somme eventualmente versate in eccedenza, qualora, per l’anno 2019, il debito tributario derivante dai consumi (fatturati o effettuati per impieghi in uso proprio) sia inferiore rispetto all’entità dei ratei di acconto dovuti nel medesimo anno.

In entrambe le ipotesi l’ammontare del debito calcolato per il 2019 (anche se non ancora liquidato nella relativa dichiarazione) costituirà la base di calcolo per individuare i nuovi ratei d’imposta dovuti, in acconto, a partire dalla prima scadenza utile.

All’atto della presentazione delle dichiarazioni, i soggetti obbligati in oggetto richiamati provvederanno ad attualizzare le cennate operazioni di liquidazione del debito e a definire i ratei in acconto per l’anno 2020. 

È stato citato il mandato dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli datato 18 marzo 2020, numero protocollo: 93676 / RU.

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