DECRETO “Parco Agrisolare”

(Decreto 19 Aprile 2023)

Nota informativa

Con la presente nota informativa intendiamo illustrare i punti essenziali del Decreto 19 Aprile 2023, noto come decreto “Parco Agrisolare”, che intende rafforzare la produzione di energia da fonti rinnovabili su edificio ad uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, e secondo quali indicazioni/procedure vengono incentivati gli impianti fotovoltaici.

Il Decreto, pubblicato in G.U il 1 Luglio 2023, prevede:

• L’erogazione a fondo perduto di un contributo per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici ad uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale

• Per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo di energia elettrica dell’azienda agricola, compreso quello familiare.

• La vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché’ sia rispettato il limite di autoconsumo annuale.

SOGGETTI BENEFICIARI (Dati inviati tramite la dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, generata dal Portale)

  • CHI SONO:
  1.  Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
  2. Imprese Agroindustriali
  3. Cooperative agricole
  4. I soggetti di cui ai numeri 1,2 e 3 in forma aggregata
  • RUOLO DEL BENEFICIARIO
  1. Realizza gli interventi previsti dall’art. 6, comma 1, del Decreto, sostenendone le spese;
  2. Ha la disponibilità dei fabbricati su cui gli stessi interventi sono realizzati;
  3. Risulta titolare del titolo autorizzativo per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto
  4. fotovoltaico ed è firmatario, in qualità di produttore, del Regolamento di Esercizio.

INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO: 

N.B. INFORMAZIONI NECESSARIE: Codice ATECO prevalente, come da Elenco ATECO (La rispondenza del codice ATECO prevalente, indicato dal Soggetto Beneficiario in fase di invio della Proposta, verrà accertata tramite consultazione della visura camerale presente nel Registro delle Imprese)

  • Per gli interventi da realizzare nelle imprese attive nel settore della produzione primaria (Tabella 1A) l’intensità massima del contributo riconoscibile è pari al 80% delle spese ammissibili
  • Per gli interventi da realizzare dalle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli (Tabella 2A), l’intensità massima riconoscibile è pari :
  1. al 80% delle spese ammissibili se la potenza dell’impianto fotovoltaico è compresa tra 6 kWp e 200 kWp;
  2. Al 65% delle spese ammissibili, se la potenza dell’impianto fotovoltaico è compresa tra 200 kWp e 500 kWp;
  3. Al 50% delle spese ammissibili, se la potenza dell’impianto è maggiore di 500 kWp fino al massimo di 1000 kWp.
  • Per gli interventi da realizzare dalle imprese attive nei settori della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli (Tabella 3A), l’intensità massima riconoscibile è pari al 30% delle spese ammissibili.

L’intensità del contributo può essere maggiorata di:

  • 20 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle piccole imprese;
  • 10 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle medie imprese;
  • 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone assistite (Molise, Campania,
  • Puglia Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)
  • Per gli interventi da realizzare nelle imprese del settore della produzione agricola primaria, senza
    il vincolo di cui all’articolo 2, comma 3 del Decreto (Tabella 4A), l’intensità massima
    riconoscibile è pari al 30% delle spese ammissibili

L’intensità del contributo può essere maggiorata di:

  • 20 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle piccole imprese;
  • 10 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle medie imprese;
  • 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone assistite

REQUISITI FONDAMENTALI IMPIANTO:

  • Impianto fotovoltaico di nuova costruzione
  • Potenza di picco complessiva (espressa in kWp) non inferiore a 6 kWp e non superiore a
    1000 kWp
  • Non sono ammissibili progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici di nuova costruzione di potenza nominale complessiva superiore a 1000 kWp, anche se suddivisi in specifiche sezioni i cui valori di potenza rispettino i limiti previsti.
    N.B. i progetti inclusi negli elenchi di cui ai decreti del 21 dicembre 2022, del 30 marzo 2023 e del 20 luglio 2023 può essere presentare domanda a valere sul presente Regolamento esclusivamente previa espressa rinuncia al contributo stabilito dal decreto ministeriale n. 140119 del 25 marzo 2022, da effettuarsi prima della presentazione della domanda di agevolazione ai sensi del Decreto e a condizione che i lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico non siano già stati avviati. La mancanza di anche una sola di queste condizioni determina l’esclusione dai contribuiti di cui al presente Regolamento.
  • Ogni proposta deve essere riferita al progetto di un solo impianto fotovoltaico (e degli eventuali interventi complementari), da realizzarsi esclusivamente presso uno dei siti produttivi ovvero unità locali del Soggetto Beneficiario, così come desumibili dalle visure catastali, dimensionato al fine di soddisfare in tutto o in parte il fabbisogno energetico della medesima azienda sul territorio nazionale.
  • è possibile inviare, da parte del medesimo Soggetto Beneficiario, più Proposte purché riferite alla stessa Tabella che dovranno essere relative a differenti impianti fotovoltaici (ed eventuali interventi complementari) da realizzare su diverse unità locali dell’azienda e dimensionati complessivamente per soddisfare in tutto o in parte il fabbisogno energetico della medesima azienda sul territorio nazionale

SPESE AMMISSIBILI:

  • Sono ammesse al contributo le spese riferite all’intervento di installazione dell’impianto fotovoltaico, adeguatamente documentate e rendicontabili, fino a € 1500/kWp.
  • Sono ammesse al contributo, le spese di acquisto e i sistemi di accumulo di energia elettrica, di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti, fino a un limite di spesa ammissibile pari a 1.000 €/kWh, adeguatamente documentate e rendicontabili. In ogni caso, ai fini del calcolo del contributo spettante, la spesa massima ammissibile non può eccedere € 100.000,00 (euro centomila/00)
  • Potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali di cui ai precedenti paragrafi, una spesa complessiva fino ad un limite massimo ammissibile pari a € 30.000 (euro trentamila/00).
    Le spese dovranno essere riferibili all’acquisto di dispositivi di ricarica, adeguatamente documentabili e rendicontabili. I dispositivi di ricarica dovranno essere di nuova costruzione, non già impiegati in altri siti o impianti e conformi alla normativa tecnica di settore.
  • Sono ammesse, nei limiti dei relativi massimali di spesa, le spese di progettazione, le asseverazioni e le altre spese professionali richieste dal tipo di intervento, comprese quelle relative all’elaborazione e presentazione della Proposta, direzione lavori e collaudi.

SPESE NON AMMISSIBILI:

Non sono ammissibili i costi relativi all’investimento sostenuti per:

  1. servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla
    consulenza legale o alla pubblicità;
  2. acquisto di beni usati;
  3. acquisto di beni in leasing;
  4. acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come connessi all’intervento di efficienza energetica o all’installazione dell’impianto per la produzione da fonti rinnovabili;
  5. acquisto di dispositivi per l’accumulo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti;
  6. lavori in economia;

REQUISITI INTERVENTI COMPLEMENTARI:


Congiuntamente alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, è possibile realizzare uno o più interventi di riqualificazione edile ed energetica della copertura del manufatto sul quale è installato l’impianto fotovoltaico.
Si evidenzia che anche i suddetti interventi, definiti interventi “complementari”, dovranno essere avviati in data successiva all’invio della Proposta.

Ai sensi dell’art. 6 del Decreto, gli interventi complementari ammissibili ai benefici previsti dalla Misura risultano:

  1. rimozione e smaltimento dell’amianto/eternit dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente;
  2. realizzazione dell’isolamento termico dei tetti;
  3. realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria).

N.B. non può essere ammesso al contributo l’intervento di installazione di un impianto fotovoltaico, o di una porzione dello stesso, su una qualunque superficie in cui risulti presente eternit o amianto. In ogni caso, in fase di fine lavori (Fase 2) dovrà essere inviato al GSE il formulario di identificazione dei rifiuti relativo allo smaltimento dell’eternit e/o amianto redatto in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e copia (ove previsto) del Piano dei lavori di rimozione inviato all’Organo di Vigilanza territorialmente competente.

  • Realizzazione dell’isolamento termico dei tetti
  • Realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria) per entrambi gli interventi di riqualificazione energetica della copertura, da realizzare nel rispetto della normativa tecnica di settore, dovrà essere inviata una relazione tecnica asseverata da parte di un professionista abilitato


SPESE AMMISSIBILI INTERVENTI COMPLEMENTARI:


Congiuntamente alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico è possibile richiedere un contributo aggiuntivo, fino a un limite di spesa ammissibile pari a 700 €/kWp, per la realizzazione di uno o più interventi complementari.

DECRETO RILANCIO CONVERTITO IN LEGGE: VIA LIBERA AL SUPERBONUS 110%

DECRETO RILANCIO CONVERTITO IN LEGGE: VIA LIBERA AL SUPERBONUS 110%

Con l’approvazione definitiva da parte del Senato della Legge di conversione del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), viene dato il tanto atteso via libera ai benefici fiscali del 110%.

Ricordiamo che la nuova detrazione del 110% vale per interventi realizzati dal 01 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Il termine è esteso al 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (Iacp).

La misura si applica alle persone fisiche ma non ai soggetti titolari di reddito d’impresa; a condomini, Iacp, cooperative di abitazione, enti del terzo settore, associazioni e società sportive dilettantistiche.

Il Superbonus non vale solamente per i lavori eseguiti nelle abitazioni di residenza, ma anche per quelli eseguiti nelle seconde case, con l’eccezione delle seguenti categorie catastali:

  1. A/1: abitazioni di tipo signorile;
  2. A/8: abitazioni in ville;
  3. A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici

Inoltre, ogni singolo contribuente (persona fisica al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni) potrà utilizzare il bonus del 110% sul numero massimo di due unità immobiliari.

Gli interventi ammessi sono:

  1. Isolamento termico superfici opache verticali e orizzontali
  2. Materiali isolanti in rispetto ai criteri minimi ambientali
  3. Impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda
  4. Impianti a pompa di calore
  5. Impianti ibridi o geotermici abbinati ad impianti fotovoltaici

SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO

Il relativo credito sarà cedibile senza limite, anche alle banche, si potrà godere anche come sconto in fattura e sarà erogato in 5 anni (contro i 10 attuali).

Per poter optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito, sarà necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Inoltre, la scelta delle due opzioni dovrà essere comunicata telematicamente, secondo quanto disposto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio.

SUPERBONUS 110%: FOTOVOLTAICO E BATTERIE

Installare un impianto fotovoltaico senza abbinare uno dei tre interventi principali previsti dal decreto come l’isolamento delle superfici opache degli edifici, la sostituzione dell’impianto di riscaldamento con soluzioni più efficienti o gli interventi antisismici non dà diritto allo sgravio del 110% ma si potrà comunque godere della detrazione del 50% che con il decreto Rilancio è diventata cedibile.

Inoltre, per avere diritto al Superbonus, il totale degli interventi deve migliorare l’efficienza dell’edificio di almeno due classi energetiche o portarlo alla classe più alta possibile da dimostrare attraverso l’APE.

Il limite di spesa per detrarre al 110% fotovoltaico e batterie è di 48.000 euro complessivi e per i sistemi di accumulo da abbinare al FV c’è poi un massimale di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo.

Per il fotovoltaico e le batterie, lo sgravio del 110% non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

Inoltre, la detrazione al 110% è subordinata alla cessione in favore del Gse dell’energia non auto-consumata in sito oppure non condivisa per l’autoconsumo.

Un’altra novità della norma introdotta alla Camera stabilisce che l’esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili o condomìni che aderiscono alle configurazioni di autoconsumo (articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162) non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale.

Il condominio che vuole installare un impianto FV oltre i 20 kW e fino a 200 non dovrà più aprire una Partita Iva e, soprattutto, questi impianti possono ottenere il 110% di detrazione per le spese d’installazione relativamente ai primi 20 kW – (che è il limite di fatto imposto dal decreto a tutti gli altri impianti FV) e la quota restante di spesa per la potenza da 20 fino a 200 kWp può accedere alla detrazione ordinaria del 50%, con un tetto massimo di spesa di 96.000 euro.

DECRETO RILANCIO CONVERTITO IN LEGGE: VIA LIBERA AL SUPERBONUS 110%

MODULI FOTOVOLTAICI NON CONFORMI: PROROGATA SCADENZA PER LA REVISIONE DELLA TARIFFA

MODULI FOTOVOLTAICI NON CONFORMI: PROROGATA SCADENZA PER LA REVISIONE DELLA TARIFFA

Secondo l’art. 13-bis del Decreto Legge n. 101/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 128/2019, recante modifiche all’art. 42 del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, tutti gli impianti tra 1 e 3 kW di potenza e quelli con potenza superiore ai 3 kW con moduli non correttamente certificati, non sono tenuti a presentare al GSE l’istanza integrativa per il riconoscimento o aggiornamento della percentuale di decurtazione della tariffa incentivante fissata in precedenza al 30 giugno 2020 ma prorogata poi al 31 agosto 2020.

FOTOVOLTAICO CONTO ENERGIA: AGGIORNAMENTO PRESENTAZIONE ISTANZE REVISIONE TARIFFE INCENTIVANTI

FOTOVOLTAICO CONTO ENERGIA: AGGIORNAMENTO PRESENTAZIONE ISTANZE REVISIONE TARIFFE INCENTIVANTI

In relazione a quanto previsto dall’art. 13-bis del Decreto Legge n. 101/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 128/2019, recante modifiche all’art. 42 del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, il GSE ha fornito alcune importanti novità per gli operatori che hanno problematiche connesse all’utilizzo di moduli non certificati o con certificazioni non valide, vediamo nel dettaglio:

  • Tutti i Soggetti Responsabili di impianti fotovoltaici con potenza > 3 kWp che a seguito di verifica GSE hanno subito un provvedimento di decadenza per moduli non certificati o certificazioni non valide, il GSE ha disposto che questi soggetti possono presentare un’istanza e richiedere la tariffa base che gli era stata riconosciuta ridotta del 10%.

  • Tutti i Soggetti Responsabili di impianti fotovoltaici con potenza > 3 kWp che non hanno ancora subito la verifica GSE, ma sanno di avere moduli non certificati o con certificazioni non valide, il GSE ha disposto che questi soggetti possono presentare un’istanza e richiedere la tariffa base che gli era stata riconosciuta ridotta del 5%.

In entrambi i casi i soggetti che intendano avvalersi di questa misura dovranno dimostrare:

  • di aver intrapreso le azioni consentite dalla Legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli;

  • la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza previsti dalle normative vigenti.

Le previsioni introdotte dal DL 101/2019 non si applicano qualora il provvedimento di decadenza del GSE sia oggetto di procedimento e processo penale in corso oppure concluso con sentenza di condanna anche non definitiva in relazione all’installazione dei moduli fotovoltaici non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento.

BONUS CASA 2020: DETRAZIONI FISCALI

BONUS CASA 2020: DETRAZIONI FISCALI

Il bonus casa è un’agevolazione fiscale che consente di beneficiare della detrazione al 50% per le spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione fino al 31 dicembre 2020, come l’anno scorso.

Come funziona il Bonus Casa 2020 per ristrutturazioni?

Nel 2020 l’agevolazione fiscale consiste nella detrazione Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) del 50% di quanto speso per i lavori di ristrutturazione effettuati sulla propria abitazione oppure su parti comuni degli edifici residenziali.

La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni la detrazione spetta al singolo condomino relativamente alla quota a lui imputabile effettivamente versata al condominio entro i termini della presentazione della dichiarazione dei redditi.

La detrazione per la ristrutturazione edilizia non è cumulabile con altre agevolazioni

Nel dettaglio il bonus casa non è cumulabile con l’ecobonus al 65% per gli interventi di risparmio energetico (lavori di riqualificazione energetica, installazione di caldaie, pompe di calore o impianti a biomassa).

Quali sono i lavori di ristrutturazione incentivati?

Tra i vari lavori di ristrutturazione incentivati troviamo gli interventi per il risparmio energetico e installazione di impianti a fonti rinnovabili. Ad esempio l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica a servizio dell’abitazione, cioè per usi domestici di illuminazione e alimentazione di apparecchi elettrici.

Chi può chiedere la Detrazione al 50% per le Ristrutturazioni?

Posso beneficiare della detrazione al 50% tutti i contribuenti residenti o meno in Italia assoggettati dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef). Il soggetto può essere il proprietario dell’immobile oppure il titolare di diritti di godimento sull’immobile stesso.

Come fare il bonifico per la detrazione al 50%?

Per ottenere il beneficio fiscale i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale con espressamente indicato:

  • la causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986);
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita Iva (o il codice fiscale) del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Si può effettuare il pagamento anche con carta di credito, intestata al titolare, ma non con assegni o contanti.

Come avere la Detrazione al 50% per le Ristrutturazioni?

Per beneficiare della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile.

La legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo della comunicazione all’Enea sui lavori realizzati, come previsto per l’ecobonus.

Come inviare all’Enea la detrazione fiscale?

L’invio delle informazioni deve avvenire sull’apposito sito web entro 90 giorni a partire dalla data di fine lavori o del collaudo.

La comunicazione dei dati all’Enea è obbligatoria per gli impianti tecnologici: impianti fotovoltaici, impianti solare termico, caldaie a condensazione o a biomassa, pompe di calore, valvole termostatiche, microcogeneratori.

FOTOVOLTAICO: L’EVOLUZIONE PER IL 2025

FOTOVOLTAICO: L’EVOLUZIONE PER IL 2025

Nel prossimo decennio l’energia rinnovabile assumerà un ruolo importante come fonte energetica e l’obiettivo dell’Italia sarà di aggiungere 30 GW di nuova capacità installata entro il 2030.

Sono stati condotti degli studi dalla famosa azienda cinese Huawei che grazie alla sua esperienza nell’energia rinnovabile è riuscita ad identificare diversi punti per migliorare il settore fotovoltaico per i prossimi 5 anni.

Questi trend prendono in considerazione principalmente quattro fattori con l’obiettivo di guidare l’industria verso lo sviluppo di soluzioni intelligenti ed ecocompatibili e a fornire approfondimenti in tema di innovazione promuovendo un rapido sviluppo della nuova industria energetica.

  1. Costo medio ponderato dell’energia elettrica (LCOE);
  2. Compatibilità con la rete elettrica;
  3. Convergenza intelligente;
  4. Sicurezza e affidabilità;

Trend 1: Digitalizzazione

Oltre il 90% degli impianti fotovoltaici sarà digitalizzato

Ad oggi ci sono ancora molti dispositivi obsoleti negli impianti fotovoltaici, sia per quanto riguarda la generazione energetica sia per le comunicazioni, motivo per il quale entro il 2025 il 90% degli impianti fotovoltaici saranno totalmente digitalizzati facendo sì che la loro gestione diventi semplice, intelligente ed efficiente.

Trend 2: Aggiornamenti basati sull’intelligenza artificiale

Oltre il 70% degli impianti fotovoltaici utilizzerà l’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale può offrire nuove vantaggiose opportunità per i sistemi fotovoltaici come l’identificazione proattiva e la prevenzione dei guasti del modulo fotovoltaico e degli inverter con algoritmi di diagnosi IA. L’ottimizzazione dell’algoritmo di tracker per gestire grandi volumi di dati dell’impianto e l’autoapprendimento consentiranno rendimenti più elevati uniti alla sinergia di stoccaggio dell’energia solare assistito dall’IA per ottimizzare automaticamente la redditività dell’impianto fotovoltaico.

Man mano che gli LCOE continuano a diminuire, e di conseguenza aumenta la complessità dell’O&M, l’IA avrà un’alta probabilità di essere ampiamente impiegata negli impianti fotovoltaici.

Trend 3: Automazione degli impianti fotovoltaici

Oltre l’80% degli impianti fotovoltaici risulterà automatizzato

L’ispezione tramite l’utilizzo di droni e l’O&M automatizzato basato su robot permetterà di gestire lavori di O&M pericolosi e ripetitivi che richiedono un elevato e continuo grado di precisione per una maggiore produttività e sicurezza negli impianti fotovoltaici. Si prevede che gli impianti fotovoltaici in futuro saranno completamente automatizzati.

Trend 4: Supporto proattivo per le reti elettriche

Nel corso dei prossimi 5 anni, gli impianti fotovoltaici devono evolversi gradualmente dall’ adeguamento alla rete elettrica al supporto alla rete elettrica. A tal fine, gli inverter dovrebbero possedere capacità come l’adattabilità del rapporto di corto circuito (SCR), la capacità di controllare la corrente armonica entro l’1%, il passaggio continuo dall’ alta alla bassa tensione e la regolazione rapida della frequenza, necessari per il collegamento alla rete.

Trend 5: Solare + Storage

La percentuale di impianti fotovoltaici associati allo stoccaggio di energia supererà il 30% entro il 2025.

Con la maggiore penetrazione di nuove fonti energetiche, le reti elettriche avranno requisiti sempre più stringenti per la regolazione della frequenza e il “peak shaving” (procedimento in cui si immagazzina energia quando la domanda è bassa per rilasciarla quando invece la domanda elettrica è alta).
Nel frattempo, i costi della batteria diminuiscono con l’avanzamento della tecnologia. Si prevede che l’accumulo di energia funzionerà insieme ai sistemi fotovoltaici e diventerà un elemento critico.

Trend 6: Centrali elettriche virtuali

Oltre l’80% dei sistemi residenziali si connetterà con le reti Virtual Power Plant (VPP)

Nei prossimi 5 anni le tecnologie ICT come il 5G, la blockchain e i servizi cloud saranno ampiamente applicati in centrali elettriche distribuite formando VPP per la gestione collaborativa, partecipando alla pianificazione, alle transazioni e ai servizi ausiliari per i sistemi di alimentazione.
Lo sviluppo della tecnologia VPP ispirerà nuovi modelli di business e attirerà nuovi attori del mercato in scenari fotovoltaici distribuiti, fungendo da motore di crescita per il fotovoltaico distribuito.

Trend 7: Sicurezza attiva

Per limitare i rischi legati all’arco fotovoltaico causati da uno scarso contatto dei nodi nei moduli FV, da una scarsa connessione dei connettori FV o da cavi vecchi o rotti, AFCI diventerà una funzione standard per i sistemi fotovoltaici distribuiti su tetto e sarà incorporata negli standard industriali internazionali.

Trend 8: Maggiore densità di potenza

La tendenza di un LCOE (Levelized Cost Of Energy) inferiore di energia solare, richiede requisiti più elevati con una maggiore potenza di un singolo modulo e facile manutenzione dell’inverter.
Per raggiungere questo obiettivo è richiesta una maggiore densità di potenza.

Con scoperte importanti nella ricerca di semiconduttori a banda larga, come SiC e GaN, nonché algoritmi di controllo avanzati, la densità di potenza dell’inverter dovrebbe aumentare di oltre il 50% nei prossimi 5 anni.

Trend 9: Design modulare

I componenti principali come inverter, PCS (sistema di conversione di potenza) e dispositivi di accumulo dell’energia adotteranno un design modulare.

Inverter, PCS e dispositivi di accumulo dell’energia sono componenti chiave in un impianto fotovoltaico. Ciò influisce notevolmente sulla disponibilità dell’intero impianto fotovoltaico.

Con l’aumentare della capacità e della complessità degli impianti fotovoltaici, l’approccio tradizionale che coinvolge l’intervento di tecnici specializzati per la manutenzione in loco sarà troppo costoso.

Il design modulare diventerà mainstream, poiché consente un’implementazione flessibile, un’espansione regolare e una manutenzione senza l’intervento di tecnici, riducendo notevolmente i costi di O&M migliorandone la disponibilità del sistema.

PROROGA “CURA ITALIA”: DIFFERIMENTO TERMINI OBBLIGHI TRIBUTARI

PROROGA “CURA ITALIA”: DIFFERIMENTO TERMINI OBBLIGHI TRIBUTARI

L’art.  62 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori, e imprese connesse all’ emergenza epidemiologica da COVID-19” dispone la sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, per i soggetti che hanno la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

Il comma 6 del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza l’applicazione di sanzioni.

Pertanto, nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale, i soggetti tenuti alla presentazione delle dichiarazioni annuali, ai sensi degli artt. 26, comma 13 e 14; 53, comma 8 e 53-bis, comma 3, provvederanno all’esecuzione dell’adempimento in questione entro il 30 giugno 2020.

Rimane fermo quanto previsto dalle norme vigenti (art. 26, comma 13 e art.  56, comma 1) in relazione all’ effettuazione dei versamenti, compresi quelli a conguaglio, atteso che la sospensione disposta dall’art. 62, comma 1, non ha effetto rispetto a tutti i versamenti tributari, salvo la rimessione in termini al 20 marzo 2020, ai sensi dell’art.60.

Pertanto, tenuto conto dell’entità dei ratei dovuti sulla base dei consumi emergenti dalla dichiarazione relativa all’ anno d’imposta 2018, i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sul gas naturale e sull’ energia elettrica:

  •  provvederanno a versare la maggiore imposta dovuta qualora, per l’anno 2019, il volume dei consumi (fatturati o effettuati per impieghi in uso proprio) sia superiore all’entità dei ratei di acconto dovuti nel medesimo anno;

  • potranno detrarre dalla prima rata in acconto utile le somme eventualmente versate in eccedenza, qualora, per l’anno 2019, il debito tributario derivante dai consumi (fatturati o effettuati per impieghi in uso proprio) sia inferiore rispetto all’entità dei ratei di acconto dovuti nel medesimo anno.

In entrambe le ipotesi l’ammontare del debito calcolato per il 2019 (anche se non ancora liquidato nella relativa dichiarazione) costituirà la base di calcolo per individuare i nuovi ratei d’imposta dovuti, in acconto, a partire dalla prima scadenza utile.

All’atto della presentazione delle dichiarazioni, i soggetti obbligati in oggetto richiamati provvederanno ad attualizzare le cennate operazioni di liquidazione del debito e a definire i ratei in acconto per l’anno 2020. 

È stato citato il mandato dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli datato 18 marzo 2020, numero protocollo: 93676 / RU.

2020: tutti gli incentivi per l’installazione di impianti fotovoltaici

2020: TUTTI GLI INCENTIVI PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Gli incentivi e le agevolazioni previsti nel 2020 a favore di chi desidera acquistare e installare un impianto fotovoltaico sono diversi sia a livello residenziale che aziendale.

Parlando di incentivi fotovoltaici residenziali troviamo il “Bonus Ristrutturazioni”.

Il Bonus Ristrutturazioni offre la possibilità al contribuente di portare in detrazione, in sede di dichiarazione dei redditi, il 50% delle spese sostenute fino il 31 dicembre 2020 per gli interventi di ristrutturazione edilizia e le installazioni di impianti per lo sfruttamento di fonti rinnovabili.

Tra le spese che vengono rimborsate al 50% con il bonus ristrutturazioni troviamo: i costi d’acquisto dei pannelli solari, altri componenti e i costi d’istallazione che rientrano in quei beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta 10%. Inoltre tutte le spese di progettazione, prestazioni professionali, redazione della relazione di conformità, perizie, sopralluoghi, imposta di bollo e rilascio di concessioni e autorizzazioni ai lavori.

Nello specifico la detrazione del 50% funziona nel seguente modo: la somma delle spese sostenute viene suddivisa in 10 quote annuali di pari importo che saranno detratte dal beneficiario tramite dichiarazione dei redditi per 10 anni.

Per usufruire dell’agevolazione fiscale è molto importante effettuare i pagamenti di tutte le spese sopra indicate tramite bonifico specificando nella causale la norma di riferimento ( l’art. 16-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi ) e il proprio codice fiscale.

Facciamo un esempio: Detrazione fiscale per un impianto fotovoltaico

Costo impianto fotovoltaico da 6 kW = 10.000 Euro iva inclusa 10% (Chiavi in mano), per cui la Detrazione fiscale al 50% è pari a 5.000 Euro (Detrazione fiscale complessiva su impianto fotovoltaico). Detrazione Fiscale annua = 5.000 / 10 = 500 Euro / anno.

Le novità riguardanti le aziende sono le seguenti: nuovo credito d’imposta, la nuova Sabatini e accumuli per il fotovoltaico.

In sostituzione del super – ammortamento quest’anno troviamo il nuovo credito d’imposta del 6% il quale favorisce un vantaggio fiscale a tutte le imprese e professionisti che realizzano investimenti in beni materiali, nuovi e strumentali all’ esercizio dell’impresa, arte o professione.

Il nuovo credito d’imposta comporta un vantaggio fiscale del 6% da ripartire in 5 anni.

Nel 2020 la “nuova Sabatini” è maggiorata del 30% rispetto al tasso standard per tutti gli investimenti produttivi ecosostenibili come l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e a basso impatto ambientale.

Per quanto riguarda i sistemi di accumulo per impianti fotovoltaici c’è la possibilità di sfruttare il nuovo credito d’imposta del 6% per l’acquisto di batterie da installare negli impianti non incentivati in conto energia.

Invece è differente la procedura per gli impianti fotovoltaici che ricevono incentivi in conto energia in quanto devono verificare l’effettiva possibilità di cumulare il credito d’imposta attraverso l’ Agenzia delle Entrate e una specifica richiesta al MISE.

Addio sconto in fattura per ecobonus e sismabonus

ADDIO SCONTO IN FATTURA PER ECOBONUS E SISMABONUS

Dal 2020 è stato abrogato lo sconto in fattura per chi effettua lavori che danno diritto all’Ecobonus e al Sismabonus.

Lo prevede un emendamento approvato in data odierna dalla Commissione Bilancio del Senato che modifica i commi 1,2,3 e 3-ter dell’art. 10 del decreto crescita.

Nello specifico non sarà più possibile cedere il proprio sconto fiscale ai fornitori che avrebbero poi scalato l’importo della detrazione direttamente sulla somma da pagare per i lavori.

In pratica, si poteva monetizzare subito la detrazione fiscale per risparmio energetico, ottenendo dal venditore uno sconto immediato invece che aspettare di recuperare la detrazione in 10 anni. Chi effettuava lavori in casa come la sostituzione di infissi e caldaie a condensazione, la messa in sicurezza antisismica o la riqualificazione energetica dell’edificio, otteneva il contributo direttamente dal fornitore.

La norma penalizzava, escludendo dal mercato tutte le PMI del Sistema casa che solo per scarsa liquidità finanziaria e insufficiente capienza fiscale per compensare il credito d’imposta, non erano in grado di praticare lo sconto.

La norma invece avvantaggiava grosse aziende non solo nazionali anzi soprattutto estere.

Il Governo deve garantire pari diritti per tutti gli operatori, grandi e piccoli. Grazie a questo intervento si ristabilisce un principio di parità di trattamento e si risana una situazione di squilibrio nel mercato che nel lungo andare avrebbe danneggiato l’intera economia rischiando il collasso di tantissime imprese del comparto casa.

Art. 13-Bis: riduzione delle sanzioni GSE

ART. 13-BIS: RIDUZIONE DELLE SANZIONI GSE

Il 02 novembre 2019 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il testo della legge di conversione del DL–Crisi che contiene importanti novità in merito alle sanzioni del GSE su impianti incentivati trovati non in regola.

Nel caso specifico facciamo riferimento all’ art. 13-bis, ovvero quello dedicato alla riduzione delle sanzioni GSE da incentivazione FER.

La norma prevede una riduzione percentuale delle sanzioni applicate dal GSE a seguito dei suoi controlli, nel caso venissero riscontrate anomalie negli impianti fotovoltaici incentivati, è una norma modificata al ribasso, con effetti anche retroattivi.

I tagli degli incentivi sono passati al 10% e 50% e non solo, tale taglio potrebbe scendere ulteriormente al 5% e 25% se solo si fosse consapevoli e si autodenunciasse prima un irregolarità del proprio impianto.

I proprietari degli impianti fotovoltaici potrebbero beneficiare di una sanzione molto più bassa avendo così la possibilità di tutelare al massimo l’incentivo.

Occorre però tenere a mente che la riduzione al 5% e 25% non è automatica e bisogna essere consapevoli della propria situazione per poter ottenere questo importante vantaggio a livello economico anzi che la revoca totale dell’incentivo.

Quindi è indispensabile conoscere la propria situazione verificando il proprio impianto.

Una volta saputo in che condizioni è l’impianto, qualora emergessero irregolarità, sarebbe l’ideale autodenunciarsi per usufruire dell’ulteriore riduzione delle sanzioni.

Diventa così indispensabile eseguire un’analisi preventiva della documentazione dell’impianto.

Investire in un’analisi preventiva della documentazione, quindi rappresenta la possibilità o di confermare che si possiede il pieno diritto a percepire quell’incentivo oppure l’opportunità di avviare azioni correttive a tutela dell’investimento fatto e dell’incentivo stesso.