SUPERBONUS 110%: FINALMENTE OPERATIVO

SUPERBONUS 110%: FINALMENTE OPERATIVO

È finalmente operativo il Superbonus al 110% previsto dal decreto Rilancio.

Ricordiamo che il Superbonus è un’agevolazione che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Dove si possono effettuare gli interventi:

  • Parti comuni di edifici condominiali
  • Unità immobiliari indipendenti
  • Singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due)

Sono esclusi: abitazioni signorili, ville e castelli.

Il Superbonus spetta prima di tutto per gli interventi che incrementano:

  • L’efficienza energetica degli edifici
  • Le misure antisismiche

Può essere usato anche per:

  • L’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici
  • Colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Soggetti interessati:

  • Condomini
  • Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa
  • Onlus e associazioni di volontariato
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

I soggetti IRES rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

Detrazione 5 quote annuali:

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

Sconto in fattura e cessione del credito:

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore:

  • Dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • Di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • Di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche:

  • Il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF

  • L’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Per saperne di più vi invitiamo a visionare la guida dell’Agenzia delle Entrate

DECRETO RILANCIO CONVERTITO IN LEGGE: VIA LIBERA AL SUPERBONUS 110%

DECRETO RILANCIO CONVERTITO IN LEGGE: VIA LIBERA AL SUPERBONUS 110%

Con l’approvazione definitiva da parte del Senato della Legge di conversione del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), viene dato il tanto atteso via libera ai benefici fiscali del 110%.

Ricordiamo che la nuova detrazione del 110% vale per interventi realizzati dal 01 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Il termine è esteso al 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (Iacp).

La misura si applica alle persone fisiche ma non ai soggetti titolari di reddito d’impresa; a condomini, Iacp, cooperative di abitazione, enti del terzo settore, associazioni e società sportive dilettantistiche.

Il Superbonus non vale solamente per i lavori eseguiti nelle abitazioni di residenza, ma anche per quelli eseguiti nelle seconde case, con l’eccezione delle seguenti categorie catastali:

  1. A/1: abitazioni di tipo signorile;
  2. A/8: abitazioni in ville;
  3. A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici

Inoltre, ogni singolo contribuente (persona fisica al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni) potrà utilizzare il bonus del 110% sul numero massimo di due unità immobiliari.

Gli interventi ammessi sono:

  1. Isolamento termico superfici opache verticali e orizzontali
  2. Materiali isolanti in rispetto ai criteri minimi ambientali
  3. Impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda
  4. Impianti a pompa di calore
  5. Impianti ibridi o geotermici abbinati ad impianti fotovoltaici

SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO

Il relativo credito sarà cedibile senza limite, anche alle banche, si potrà godere anche come sconto in fattura e sarà erogato in 5 anni (contro i 10 attuali).

Per poter optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito, sarà necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Inoltre, la scelta delle due opzioni dovrà essere comunicata telematicamente, secondo quanto disposto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio.

SUPERBONUS 110%: FOTOVOLTAICO E BATTERIE

Installare un impianto fotovoltaico senza abbinare uno dei tre interventi principali previsti dal decreto come l’isolamento delle superfici opache degli edifici, la sostituzione dell’impianto di riscaldamento con soluzioni più efficienti o gli interventi antisismici non dà diritto allo sgravio del 110% ma si potrà comunque godere della detrazione del 50% che con il decreto Rilancio è diventata cedibile.

Inoltre, per avere diritto al Superbonus, il totale degli interventi deve migliorare l’efficienza dell’edificio di almeno due classi energetiche o portarlo alla classe più alta possibile da dimostrare attraverso l’APE.

Il limite di spesa per detrarre al 110% fotovoltaico e batterie è di 48.000 euro complessivi e per i sistemi di accumulo da abbinare al FV c’è poi un massimale di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo.

Per il fotovoltaico e le batterie, lo sgravio del 110% non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

Inoltre, la detrazione al 110% è subordinata alla cessione in favore del Gse dell’energia non auto-consumata in sito oppure non condivisa per l’autoconsumo.

Un’altra novità della norma introdotta alla Camera stabilisce che l’esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili o condomìni che aderiscono alle configurazioni di autoconsumo (articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162) non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale.

Il condominio che vuole installare un impianto FV oltre i 20 kW e fino a 200 non dovrà più aprire una Partita Iva e, soprattutto, questi impianti possono ottenere il 110% di detrazione per le spese d’installazione relativamente ai primi 20 kW – (che è il limite di fatto imposto dal decreto a tutti gli altri impianti FV) e la quota restante di spesa per la potenza da 20 fino a 200 kWp può accedere alla detrazione ordinaria del 50%, con un tetto massimo di spesa di 96.000 euro.

DECRETO RILANCIO CONVERTITO IN LEGGE: VIA LIBERA AL SUPERBONUS 110%

SUPERBONUS 110%: PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA DEL DL RILANCIO

SUPERBONUS 110%: PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA DEL DL RILANCIO

Come anticipato nel precedente articolo, la nuova detrazione al 110% sarà possibile per interventi realizzati dal 01 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

La misura si applica alle persone fisiche (non nell’esercizio di imprese, arti o professioni) oltre che ai condomini e agli IACP e alle cooperative di abitazione.

Per gli interventi di efficienza energetica il superbonus vale solo per lavori su edifici adibiti ad abitazione principale e per le seconde case se sono unità immobiliari in condominio ad esclusione degli edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

Ci sono tre diverse modalità per fruire dell’Ecobonus 110% sui lavori effettuati:

  • L’interessato si fa carico della spesa per poi beneficiare del credito d’imposta al 110% in 5 quote annuali;

  • Cessione del credito alla banca: in questo caso il contribuente anticipa la spesa in fattura, ma successivamente cede il credito d’imposta alla banca o ad altri intermediari finanziari al fine di ottenere un immediato rimborso della spesa sostenuta;

  • Sconto in fattura: la cessione del credito potrebbe anche essere direttamente all’ impresa che realizza i lavori. In questo caso lo sconto sarebbe in fattura, con l’impresa che poi potrebbe utilizzare il credito al 110% in compensazione per il pagamento delle imposte oppure cederlo essa stessa alle banche;

I lavori ammessi alla nuova detrazione sono i seguenti:

  • Interventi di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda

  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale ammessa sia per parti comuni degli edifici che per edifici unifamiliari

  • Interventi antisismici su edifici in zona sismica 3 (prima c’era solo un’esclusione per la zona 4)

Ricordiamo che fotovoltaico e batterie, come anche tutti gli interventi che attualmente accedono all’ecobonus per l’efficienza energetica, hanno diritto allo sgravio del 110% solo se abbinati ai seguenti interventi: isolamento termico, sostituzione del sistema di climatizzazione o adeguamenti antisismici.

Le colonnine per la ricarica di mezzi elettrici sono invece incentivate con superbonus solo se abbinate a isolamento e sostituzione climatizzazione.

La detrazione al 90% spetta agli interventi antisismici ammessi al superbonus in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi.

Gli interventi di efficienza energetica incentivati dovranno essere adottati entro 30 giorni dall’entrata in vigore della norma e dovranno garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche, oppure, se non possibile, portare l’abitazione alla classe energetica più alta raggiungibile.

Questo va dimostrato con attestato di prestazione energetica (APE) ante e post intervento.I

Per il fotovoltaico e le batterie lo sgravio del 110% non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale e la detrazione al 110% è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito.

Il limite di spesa per FV e batterie è di 48mila euro complessivi.

Per i sistemi di storage da abbinare al FV c’è poi un massimale di spesa di 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo.

Per il fotovoltaico i massimali sono diversi a seconda dei casi:

  • Per le installazioni su edifici esistenti il limite è a 2.400 €/kW di potenza

  • Per interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di nuova costruzione e interventi di ristrutturazione urbanistica il limite è 1.600 €/kW