SUPERBONUS 110%: FINALMENTE OPERATIVO
SUPERBONUS 110%: FINALMENTE OPERATIVO
È finalmente operativo il Superbonus al 110% previsto dal decreto Rilancio.
Ricordiamo che il Superbonus è un’agevolazione che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Dove si possono effettuare gli interventi:
- Parti comuni di edifici condominiali
- Unità immobiliari indipendenti
- Singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due)
Sono esclusi: abitazioni signorili, ville e castelli.
Il Superbonus spetta prima di tutto per gli interventi che incrementano:
- L’efficienza energetica degli edifici
- Le misure antisismiche
Può essere usato anche per:
- L’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici
- Colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Soggetti interessati:
- Condomini
- Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
- Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- Onlus e associazioni di volontariato
- Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
I soggetti IRES rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
Detrazione 5 quote annuali:
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
Sconto in fattura e cessione del credito:
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione può essere disposta in favore:
- Dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
- Di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
- Di istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche:
- Il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF
- L’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Per saperne di più vi invitiamo a visionare la guida dell’Agenzia delle Entrate