TREMONTI AMBIENTE: ITALIA SOLARE CHIEDE UNA NUOVA SCADENZA AL 30 GIUGNO 2021

TREMONTI AMBIENTE: ITALIA SOLARE CHIEDE UNA NUOVA SCADENZA AL 30 GIUGNO 2021

Secondo l’art. 36 del collegato fiscale alla legge di Bilancio 2020, in presenza del divieto di cumulare incentivi con la detassazione fiscale della Tremonti ambiente, tante aziende hanno il dubbio se presentare alla scadenza del 30 giugno 2020 la richiesta di sanatoria per mantenere gli incentivi erogati dal GSE perché non si sa quale potrà essere la sanzione in sede amministrativa qualora il giudice amministrativo dovesse ritenere non cumulabili le due misure.

Il D.L. 124/2019, all’art. 36 stabilisce che il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia per il fotovoltaico è subordinato alla rinuncia della detassazione prevista dalla Tremonti Ambiente per coloro che ne hanno usufruito e tale rinuncia deve essere corrisposta con la restituzione dei benefici entro il 30 giugno 2020.

È sconsigliato decidere di versare all’Agenzia delle entrate solamente il beneficio effettivamente fruito in quanto c’è il rischio concreto di bruciare sia la posizione fiscale sia la posizione amministrativa considerando che l’Agenzia delle entrate può comunicare al GSE che la procedura non si è perfezionata e quest’ultimo può disporre il provvedimento di rimodulazione della tariffa incentivante.

Date le molte pronunce della giustizia amministrativa che contrastano con quel che dice la legge e altri giudizi in sospeso, per gli operatori coinvolti la situazione è tutt’altro che chiara e alla luce di questo Italia Solare ha scritto al governo una lettera indirizzata al Ministero delle Finanze e inviata per conoscenza anche al Ministero dello Sviluppo Economico e al GSE.

Italia Solare chiede a nome dei suoi associati di ricomprendere la scadenza del 30 giugno tra quelle oggetto di proroga a causa del Covid19, stabilendo come nuova data di scadenza il 30 giugno 2021.

In un comunicato, l’associazione che rappresenta l’intera filiera dell’industria fotovoltaica nazionale ricorda che la norma per come è stata concepita (versamento della aliquota di imposta IRES/IRPEF sull’integrale “variazione in diminuzione” dal reddito di impresa riportata nella dichiarazione dei redditi per fruire della Tremonti Ambiente), obbliga i contribuenti a versare anche importi per agevolazioni che non sono ancora state fruite dagli stessi, ITALIA SOLARE sollecita quindi un pronto intervento da parte del MEF/Agenzia Entrate affinché chiarisca le modalità di attuazione della normativa ed escluda gli effetti “distorsivi” presenti.

L’associazione chiede di prevedere con apposita news del GSE a titolo umanitario e di tutela sociale di non adottare provvedimenti di decadenza o decurtazione della tariffa nei confronti di coloro che entro il 30 giugno 2020 abbiano aderito al meccanismo di cui all’articolo 36 del D.L. 124/2019, di rinuncia al cumulo, rinunciando ai giudizi, ma pagando solo una parte di quanto dovuto.

Il TAR Lazio ammette il cumulo tra la Tremonti ambiente e gli incentivi di cui ai conti energia successivi al II.

Il TAR Lazio ammette il cumulo tra la Tremonti ambiente e gli incentivi di cui ai conti energia successivi al II.

Con sentenza n. 6784 depositata il 29 maggio 2019, il TAR Lazio ha accolto il ricorso proposto contro il GSE in merito alla cumulabilità tra la legge Tremonti Ambiente e le tariffe incentivanti erogate dal GSE di cui ai Conti Energia successivi al II.

Il TAR Lazio ha infatti disposto l’annullamento della comunicazione del 22 novembre 2017 e successiva comunicazione di proroga del 31/12/2019, mediante cui il GSE aveva imposto agli operatori, al fine di continuare a fruire delle tariffe incentivanti di cui al III, IV e V Conto Energia, di rinunciare ai benefici della Tremonti Ambiente, consistenti in una riduzione del peso fiscale proporzionale ai costi di investimento ambientale affrontati dai produttori del settore, per l’impossibilità di cumulare i due benefici. Più in particolare, la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali non concorreva a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, traducendosi dunque, il beneficio fiscale, in una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui era stato effettuato l’investimento di importo pari alla parte dei costi oggetto dell’agevolazione.

La sentenza avrà un notevole impatto su tutto il panorama giuridico italiano, dando voce a centinaia di operatori che potranno così far valere le proprie ragioni ai fini della fruizione dei benefici della Tremonti Ambiente compatibilmente con gli incentivi di cui ai rispettivi Conti Energia. Essendo infatti state annullate le comunicazioni del GSE che imponevano di optare tra Tremonti Ambiente ed incentivi, il GSE non potrà che conformarsi alle indicazioni fornite dal TAR Lazio per ogni ulteriore ed eventuale determinazione sul tema. Sebbene la partita risulti ancora formalmente aperta alla luce della facoltà del GSE di presentare appello innanzi al Consiglio di Stato, la solidità delle argomentazioni a sostegno della cumulabilità tra Tremonti Ambiente e incentivi in Conto Energia enunciate dal TAR Lazio con la sentenza in esame, lasciano ben sperare circa la positiva e definitiva conclusione della vicenda.