TREMONTI AMBIENTE: ITALIA SOLARE CHIEDE UNA NUOVA SCADENZA AL 30 GIUGNO 2021

TREMONTI AMBIENTE: ITALIA SOLARE CHIEDE UNA NUOVA SCADENZA AL 30 GIUGNO 2021

Secondo l’art. 36 del collegato fiscale alla legge di Bilancio 2020, in presenza del divieto di cumulare incentivi con la detassazione fiscale della Tremonti ambiente, tante aziende hanno il dubbio se presentare alla scadenza del 30 giugno 2020 la richiesta di sanatoria per mantenere gli incentivi erogati dal GSE perché non si sa quale potrà essere la sanzione in sede amministrativa qualora il giudice amministrativo dovesse ritenere non cumulabili le due misure.

Il D.L. 124/2019, all’art. 36 stabilisce che il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia per il fotovoltaico è subordinato alla rinuncia della detassazione prevista dalla Tremonti Ambiente per coloro che ne hanno usufruito e tale rinuncia deve essere corrisposta con la restituzione dei benefici entro il 30 giugno 2020.

È sconsigliato decidere di versare all’Agenzia delle entrate solamente il beneficio effettivamente fruito in quanto c’è il rischio concreto di bruciare sia la posizione fiscale sia la posizione amministrativa considerando che l’Agenzia delle entrate può comunicare al GSE che la procedura non si è perfezionata e quest’ultimo può disporre il provvedimento di rimodulazione della tariffa incentivante.

Date le molte pronunce della giustizia amministrativa che contrastano con quel che dice la legge e altri giudizi in sospeso, per gli operatori coinvolti la situazione è tutt’altro che chiara e alla luce di questo Italia Solare ha scritto al governo una lettera indirizzata al Ministero delle Finanze e inviata per conoscenza anche al Ministero dello Sviluppo Economico e al GSE.

Italia Solare chiede a nome dei suoi associati di ricomprendere la scadenza del 30 giugno tra quelle oggetto di proroga a causa del Covid19, stabilendo come nuova data di scadenza il 30 giugno 2021.

In un comunicato, l’associazione che rappresenta l’intera filiera dell’industria fotovoltaica nazionale ricorda che la norma per come è stata concepita (versamento della aliquota di imposta IRES/IRPEF sull’integrale “variazione in diminuzione” dal reddito di impresa riportata nella dichiarazione dei redditi per fruire della Tremonti Ambiente), obbliga i contribuenti a versare anche importi per agevolazioni che non sono ancora state fruite dagli stessi, ITALIA SOLARE sollecita quindi un pronto intervento da parte del MEF/Agenzia Entrate affinché chiarisca le modalità di attuazione della normativa ed escluda gli effetti “distorsivi” presenti.

L’associazione chiede di prevedere con apposita news del GSE a titolo umanitario e di tutela sociale di non adottare provvedimenti di decadenza o decurtazione della tariffa nei confronti di coloro che entro il 30 giugno 2020 abbiano aderito al meccanismo di cui all’articolo 36 del D.L. 124/2019, di rinuncia al cumulo, rinunciando ai giudizi, ma pagando solo una parte di quanto dovuto.

Art. 13-Bis: riduzione delle sanzioni GSE

ART. 13-BIS: RIDUZIONE DELLE SANZIONI GSE

Il 02 novembre 2019 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il testo della legge di conversione del DL–Crisi che contiene importanti novità in merito alle sanzioni del GSE su impianti incentivati trovati non in regola.

Nel caso specifico facciamo riferimento all’ art. 13-bis, ovvero quello dedicato alla riduzione delle sanzioni GSE da incentivazione FER.

La norma prevede una riduzione percentuale delle sanzioni applicate dal GSE a seguito dei suoi controlli, nel caso venissero riscontrate anomalie negli impianti fotovoltaici incentivati, è una norma modificata al ribasso, con effetti anche retroattivi.

I tagli degli incentivi sono passati al 10% e 50% e non solo, tale taglio potrebbe scendere ulteriormente al 5% e 25% se solo si fosse consapevoli e si autodenunciasse prima un irregolarità del proprio impianto.

I proprietari degli impianti fotovoltaici potrebbero beneficiare di una sanzione molto più bassa avendo così la possibilità di tutelare al massimo l’incentivo.

Occorre però tenere a mente che la riduzione al 5% e 25% non è automatica e bisogna essere consapevoli della propria situazione per poter ottenere questo importante vantaggio a livello economico anzi che la revoca totale dell’incentivo.

Quindi è indispensabile conoscere la propria situazione verificando il proprio impianto.

Una volta saputo in che condizioni è l’impianto, qualora emergessero irregolarità, sarebbe l’ideale autodenunciarsi per usufruire dell’ulteriore riduzione delle sanzioni.

Diventa così indispensabile eseguire un’analisi preventiva della documentazione dell’impianto.

Investire in un’analisi preventiva della documentazione, quindi rappresenta la possibilità o di confermare che si possiede il pieno diritto a percepire quell’incentivo oppure l’opportunità di avviare azioni correttive a tutela dell’investimento fatto e dell’incentivo stesso.

No annullamento incentivi GSE, SI alla decurtazione “progressiva”

No annullamento incentivi GSE, SI alla decurtazione “progressiva”

Secondo l’articolo 42 comma 3 del Dlgs n. 28/2011 il Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.) prima di decretare la decadenza dell’ incentivo di un impianto FER, è tenuto per legge a valutare una decurtazione “progressiva” dello stesso variabile tra il 20 e l’80% proporzionalmente all’ entità della violazione rilevata.

Il 30 Luglio 2019 durante la sentenza n. 10129, il Tar Lazio si è espresso in merito al caso di una società alla quale il GSE ha annullato gli incentivi in seguito al rilievo di alcune difformità.

Nonostante le difformità riscontrate sono state confermate dai giudici amministrativi, quest’ultimi ricordano che l’art. 42 stabilisce che il GSE, prima di decretare la decadenza immediata dell’incentivo, è tenuto per legge a valutare l’applicabilità della norma che prevede una decurtazione ‘progressiva’ dell’incentivo stesso.”

Per salvaguardare l’incentivo percepito è fondamentale tutelarsi effettuando una verifica preventiva di tutta la documentazione e dell’impianto stesso in quanto il GSE non applica alla lettera quanto espressamente citato dalla legge.