Super ammortamento 130%: proroga testo decreto Crescita

Super ammortamento 130%: proroga testo decreto Crescita

In base alle ultime novità, all’interno del decreto Sblocca cantieri 2019, c’è la reintroduzione del Super ammortamento 130% dopo che la Legge di Bilancio 2019 ne aveva visto la cancellazione e la sola proroga all’ iper ammortamento.

Il Super ammortamento 130% è stato introdotto al fine di incentivare e stimolare gli investimenti in beni materiali e strumentali nuovi da parte delle imprese italiane, prevede la possibilità di fruire di una maggiorazione del costo di acquisto di beni strumentali, in modo da consentire, ai fini della determinazione dell’IRES e dell’IRPEF, un’ imputazione di quote di ammortamento e di canoni di locazione più elevati.

Il Super ammortamento 2019 ci sarà, per cui gli interessati potranno fruire della maggiorazione 30% del costo di acquisto anche nel 2019.

Il Super ammortamento spetta a:

  • Soggetti titolari di reddito d’impresa
  • Professionisti

Il Super ammortamento non spetta a:

  • Ai contribuenti nel regime forfettario
  • Imprese marittime

Le aziende usufruiscono della maggiorazione del 30% dei costi utilizzati per l’acquisto di beni strumentali:

  • Materiali, quindi sono esclusi gli acquisti di beni immateriali
  • A uso durevole e atti ad essere utilizzati, da parte del soggetto beneficiario dell’agevolazione, all’interno del processo produttivo del soggetto medesimo. Di conseguenza sono esclusi i beni destinati alla vendita, quelli trasformati o assemblati per la vendita.
  • Nuovi, quindi beni non usati.

Il super ammortamento 2018 funziona nel seguente modo: se l’azienda o il professionista acquista un bene strumentale nuovo, tra quelli agevolabili, e lo paga 100, il costo deducibile ai fini dell’ammortamento fiscale, è a 130.

Il super ammortamento consiste quindi nel poter aumentare del 30% il costo del bene acquistato.

La durata del super ammortamento è stabilita in relazione agli investimenti effettuati:

  • dal 1 Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018
  • Fino al 30 Giugno 2019 a condizione che entro il 31 Dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal soggetto venditore e che entro la medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Il TAR Lazio ammette il cumulo tra la Tremonti ambiente e gli incentivi di cui ai conti energia successivi al II.

Il TAR Lazio ammette il cumulo tra la Tremonti ambiente e gli incentivi di cui ai conti energia successivi al II.

Con sentenza n. 6784 depositata il 29 maggio 2019, il TAR Lazio ha accolto il ricorso proposto contro il GSE in merito alla cumulabilità tra la legge Tremonti Ambiente e le tariffe incentivanti erogate dal GSE di cui ai Conti Energia successivi al II.

Il TAR Lazio ha infatti disposto l’annullamento della comunicazione del 22 novembre 2017 e successiva comunicazione di proroga del 31/12/2019, mediante cui il GSE aveva imposto agli operatori, al fine di continuare a fruire delle tariffe incentivanti di cui al III, IV e V Conto Energia, di rinunciare ai benefici della Tremonti Ambiente, consistenti in una riduzione del peso fiscale proporzionale ai costi di investimento ambientale affrontati dai produttori del settore, per l’impossibilità di cumulare i due benefici. Più in particolare, la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali non concorreva a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, traducendosi dunque, il beneficio fiscale, in una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui era stato effettuato l’investimento di importo pari alla parte dei costi oggetto dell’agevolazione.

La sentenza avrà un notevole impatto su tutto il panorama giuridico italiano, dando voce a centinaia di operatori che potranno così far valere le proprie ragioni ai fini della fruizione dei benefici della Tremonti Ambiente compatibilmente con gli incentivi di cui ai rispettivi Conti Energia. Essendo infatti state annullate le comunicazioni del GSE che imponevano di optare tra Tremonti Ambiente ed incentivi, il GSE non potrà che conformarsi alle indicazioni fornite dal TAR Lazio per ogni ulteriore ed eventuale determinazione sul tema. Sebbene la partita risulti ancora formalmente aperta alla luce della facoltà del GSE di presentare appello innanzi al Consiglio di Stato, la solidità delle argomentazioni a sostegno della cumulabilità tra Tremonti Ambiente e incentivi in Conto Energia enunciate dal TAR Lazio con la sentenza in esame, lasciano ben sperare circa la positiva e definitiva conclusione della vicenda.