Legge di Bilancio: detrazioni per storage su fotovoltaico

LEGGE DI BILANCIO: DETRAZIONI PER STORAGE SU FOTOVOLTAICO

Secondo una circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate a inizio giugno si chiarisce che la spesa per una batteria non dà diritto alla detrazione fiscale del 50% dall’ Irpef se lo storage si abbina ad un impianto fotovoltaico che riceve gli incentivi del conto energia.

In precedenza era stato trovato un accordo tra ministero ed Entrate, parlando di un intervento per riammettere allo sgravio fiscale le batterie abbinate a fotovoltaico incentivato.

L’intervento però non è mai arrivato e ora a risolvere la questione potrebbe essere un intervento con un emendamento alla legge di Bilancio promosso dal senatore Gianni Girotto.

La legge introdurrà un’interpretazione autentica con effetto retroattivo che appunto permetterà allo storage di accedere alla detrazione anche quando l’impianto cui si abbina già riceve tariffe incentivanti quali quelle dei vari conti energia.

Per tutti i soggetti che hanno acquistato batterie abbinate a fotovoltaico in conto energia al momento non accedono alla detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Qualora la correzione arrivasse, però, si potrà comunque ottenere la detrazione con la dichiarazione dell’anno prossimo, anche se la spesa è stata effettuata nel 2018 presentando una dichiarazione integrativa.

Per concludere, chiunque ha installato nel 2018 il sistema di accumulo e non ha presentato la relativa comunicazione all’ENEA, la mancata o tardiva trasmissione di dette informazioni non comporta la decadenza dal diritto alla detrazione.

Super ammortamento 130%: proroga testo decreto Crescita

Super ammortamento 130%: proroga testo decreto Crescita

In base alle ultime novità, all’interno del decreto Sblocca cantieri 2019, c’è la reintroduzione del Super ammortamento 130% dopo che la Legge di Bilancio 2019 ne aveva visto la cancellazione e la sola proroga all’ iper ammortamento.

Il Super ammortamento 130% è stato introdotto al fine di incentivare e stimolare gli investimenti in beni materiali e strumentali nuovi da parte delle imprese italiane, prevede la possibilità di fruire di una maggiorazione del costo di acquisto di beni strumentali, in modo da consentire, ai fini della determinazione dell’IRES e dell’IRPEF, un’ imputazione di quote di ammortamento e di canoni di locazione più elevati.

Il Super ammortamento 2019 ci sarà, per cui gli interessati potranno fruire della maggiorazione 30% del costo di acquisto anche nel 2019.

Il Super ammortamento spetta a:

  • Soggetti titolari di reddito d’impresa
  • Professionisti

Il Super ammortamento non spetta a:

  • Ai contribuenti nel regime forfettario
  • Imprese marittime

Le aziende usufruiscono della maggiorazione del 30% dei costi utilizzati per l’acquisto di beni strumentali:

  • Materiali, quindi sono esclusi gli acquisti di beni immateriali
  • A uso durevole e atti ad essere utilizzati, da parte del soggetto beneficiario dell’agevolazione, all’interno del processo produttivo del soggetto medesimo. Di conseguenza sono esclusi i beni destinati alla vendita, quelli trasformati o assemblati per la vendita.
  • Nuovi, quindi beni non usati.

Il super ammortamento 2018 funziona nel seguente modo: se l’azienda o il professionista acquista un bene strumentale nuovo, tra quelli agevolabili, e lo paga 100, il costo deducibile ai fini dell’ammortamento fiscale, è a 130.

Il super ammortamento consiste quindi nel poter aumentare del 30% il costo del bene acquistato.

La durata del super ammortamento è stabilita in relazione agli investimenti effettuati:

  • dal 1 Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018
  • Fino al 30 Giugno 2019 a condizione che entro il 31 Dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal soggetto venditore e che entro la medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Delibera 874/2017/E/Eel, approvate le regole per verificare i requisiti dei sistemi qualificati SEE o SEESEU

Delibera 874/2017/E/Eel, approvate le regole per verificare i requisiti dei sistemi qualificati SEE o SEESEU

L’Autorità per l’Energia (ARERA, ex AEEGSI) ha approvato il regolamento predisposto dal GSE per l’effettuazione delle verifiche in avvalimento sui sistemi qualificati SEU o SEESEU.

Con il termine avvalimento ci si riferisce alla dimostrazione, in capo al soggetto responsabile dell’impianto, della disponibilità dei requisiti necessari per conseguire l’attestazione di qualificazione.

La disciplina dell’attivazione e l’effettuazione di interventi ispettivi (verifiche e sopralluoghi) sono stabiliti dalla recente delibera 874/2017/E/EEL del 21 dicembre 2017, pubblicata lo scorso 17 gennaio.

Per verifiche si intendono le attività di esame e riscontro, di tipo prevalentemente documentale, su informazioni, su documenti, su schemi tecnici di impianto, atti, registri e simili, comunque esibiti ai fini del conseguimento della qualifica e/o su dati, elementi e informazioni comunque acquisiti.

Per sopralluoghi si intendono tutte le attività condotte mediante ricognizione di luoghi e impianti, anche con i relativi riscontri di tipo documentale.

Le verifiche e i sopralluoghi mirano al controllo della sussistenza in capo al Soggetto Referente ai sensi della 578/2013, nonché agli altri soggetti nella cui disponibilità si trovano l’impianto o gli impianti di produzione e le unità di consumo, dei requisiti, oggettivi e soggettivi, e dei presupposti per il conseguimento della qualifica dei Sistemi cui derivino gli eventuali benefici previsti dalla normativa in materia di SEU e SEESEU e, dove è necessario, dei quantitativi di energia cui è commisurato l’eventuale beneficio con specifico riferimento al periodo temporale di attribuzione.

Pertanto, si vuole così verificare:

  • l’assenza, all’interno dei Sistemi, di clienti finali non facenti parte del Sistema né connessi, direttamente o indirettamente, alla rete pubblica (c.d. clienti finali “nascosti”);
  • la corretta attribuzione dei flussi energetici alle produzioni e ai consumi all’interno dei Sistemi.

 

Adeguamenti Delibera 786/16

 Taratura dispositivi di interfaccia – Delibera AEEGSI 786/2016/R/Eel

La Delibera AEEGSI 786 /2016 ha stabilito le Tempistiche per l’effettuazione delle verifiche periodiche sui Sistemi di Protezione (SPI e SPG) di cui alle Norme CEI 0-21 e 0-16;
Si ricorda che l’effettuazione di verifiche periodiche sui sistemi di protezione di interfaccia deriva dall’esigenza di disporre di sistemi atti a garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale; l’obbligatorietà e l’uniformazione di tali verifiche periodiche quindi completano il percorso avviato con la deliberazione 84/2012/R/eel (Noto anche come Adeguamento A70).
Sono oggetto di taratura dei Sistemi di protezione tutti gli impianti di produzione di potenza superiore a 11,08 kW
TEMPISTICHE DELLE VERIFICHE

  • IMPIANTI ENTRATI IN ESERCIZIO: DALL’ 1 Agosto 2016 in poi
    TEMPISTICA: entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
  • IMPIANTI ENTRATI IN ESERCIZIO: DALL’ 1 Luglio 2012 fino al 31 Luglio 2016
    TEMPISTICA: entro l’ultima data tra:
    a) il 31 marzo 2018
    b) 5 anni dalla data di entrata in esercizio
    c) 5 anni dalla precedente verifica documentata;
  • IMPIANTI ENTRATI IN ESERCIZIO: DALL’1 gennaio 2010 fino al 30 giugno 2012,
    TEMPISTICA: entro l’ultima data tra:
    a) il 31 dicembre 2017
    b) 5 anni dalla data di entrata in esercizio
    c) 5 anni dalla precedente verifica documentata;
  • IMPIANTI ENTRATI IN ESERCIZIO: fino al 31 dicembre 2009
    TEMPISTICA: entro l’ultima data tra:
    a) 30 settembre 2017
    b) 5 anni dalla precedente verifica documentata.

MANCATA EFFETTUAZIONE DELLA TARARUTA, VERIFICA E POSSIBILI SOSPENSIONI:
La Deliberazione prevede inoltre che:

  • i gestori di rete (GDR) , segnalino a tutti i soggetti interessati, attraverso il proprio sito internet ovvero attraverso il portale informatico, l’entrata in vigore della medesima deliberazione e le relative disposizioni;
  • qualora i soggetti interessati non effettuino le verifiche, a seguito di segnalazione del gestore di rete (GDR) , il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito: GSE) provveda a sospendere l’erogazione degli incentivi (se previsti), nonché l’efficacia delle convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato, in attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto interministeriale 5 luglio 2012, fino alla comunicazione dell’avvenuta effettuazione della verifica;
  • rimanga ferma la possibilità, in capo ai gestori di rete (GDR) e declinata nel regolamento di esercizio, di sospendere il servizio di connessione fino all’avvenuta effettuazione delle verifiche, precisando che l’eventuale sospensione del servizio di connessione possa essere effettuata dai gestori di rete solo previo preavviso e comunque dopo aver lasciato al produttore almeno due ulteriori mesi

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