FOTOVOLTAICO CONTO ENERGIA: AGGIORNAMENTO PRESENTAZIONE ISTANZE REVISIONE TARIFFE INCENTIVANTI

FOTOVOLTAICO CONTO ENERGIA: AGGIORNAMENTO PRESENTAZIONE ISTANZE REVISIONE TARIFFE INCENTIVANTI

In relazione a quanto previsto dall’art. 13-bis del Decreto Legge n. 101/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 128/2019, recante modifiche all’art. 42 del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, il GSE ha fornito alcune importanti novità per gli operatori che hanno problematiche connesse all’utilizzo di moduli non certificati o con certificazioni non valide, vediamo nel dettaglio:

  • Tutti i Soggetti Responsabili di impianti fotovoltaici con potenza > 3 kWp che a seguito di verifica GSE hanno subito un provvedimento di decadenza per moduli non certificati o certificazioni non valide, il GSE ha disposto che questi soggetti possono presentare un’istanza e richiedere la tariffa base che gli era stata riconosciuta ridotta del 10%.

  • Tutti i Soggetti Responsabili di impianti fotovoltaici con potenza > 3 kWp che non hanno ancora subito la verifica GSE, ma sanno di avere moduli non certificati o con certificazioni non valide, il GSE ha disposto che questi soggetti possono presentare un’istanza e richiedere la tariffa base che gli era stata riconosciuta ridotta del 5%.

In entrambi i casi i soggetti che intendano avvalersi di questa misura dovranno dimostrare:

  • di aver intrapreso le azioni consentite dalla Legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli;

  • la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza previsti dalle normative vigenti.

Le previsioni introdotte dal DL 101/2019 non si applicano qualora il provvedimento di decadenza del GSE sia oggetto di procedimento e processo penale in corso oppure concluso con sentenza di condanna anche non definitiva in relazione all’installazione dei moduli fotovoltaici non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento.

Il TAR Lazio ammette il cumulo tra la Tremonti ambiente e gli incentivi di cui ai conti energia successivi al II.

Il TAR Lazio ammette il cumulo tra la Tremonti ambiente e gli incentivi di cui ai conti energia successivi al II.

Con sentenza n. 6784 depositata il 29 maggio 2019, il TAR Lazio ha accolto il ricorso proposto contro il GSE in merito alla cumulabilità tra la legge Tremonti Ambiente e le tariffe incentivanti erogate dal GSE di cui ai Conti Energia successivi al II.

Il TAR Lazio ha infatti disposto l’annullamento della comunicazione del 22 novembre 2017 e successiva comunicazione di proroga del 31/12/2019, mediante cui il GSE aveva imposto agli operatori, al fine di continuare a fruire delle tariffe incentivanti di cui al III, IV e V Conto Energia, di rinunciare ai benefici della Tremonti Ambiente, consistenti in una riduzione del peso fiscale proporzionale ai costi di investimento ambientale affrontati dai produttori del settore, per l’impossibilità di cumulare i due benefici. Più in particolare, la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali non concorreva a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, traducendosi dunque, il beneficio fiscale, in una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui era stato effettuato l’investimento di importo pari alla parte dei costi oggetto dell’agevolazione.

La sentenza avrà un notevole impatto su tutto il panorama giuridico italiano, dando voce a centinaia di operatori che potranno così far valere le proprie ragioni ai fini della fruizione dei benefici della Tremonti Ambiente compatibilmente con gli incentivi di cui ai rispettivi Conti Energia. Essendo infatti state annullate le comunicazioni del GSE che imponevano di optare tra Tremonti Ambiente ed incentivi, il GSE non potrà che conformarsi alle indicazioni fornite dal TAR Lazio per ogni ulteriore ed eventuale determinazione sul tema. Sebbene la partita risulti ancora formalmente aperta alla luce della facoltà del GSE di presentare appello innanzi al Consiglio di Stato, la solidità delle argomentazioni a sostegno della cumulabilità tra Tremonti Ambiente e incentivi in Conto Energia enunciate dal TAR Lazio con la sentenza in esame, lasciano ben sperare circa la positiva e definitiva conclusione della vicenda.