Art. 13-Bis: riduzione delle sanzioni GSE

ART. 13-BIS: RIDUZIONE DELLE SANZIONI GSE

Il 02 novembre 2019 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il testo della legge di conversione del DL–Crisi che contiene importanti novità in merito alle sanzioni del GSE su impianti incentivati trovati non in regola.

Nel caso specifico facciamo riferimento all’ art. 13-bis, ovvero quello dedicato alla riduzione delle sanzioni GSE da incentivazione FER.

La norma prevede una riduzione percentuale delle sanzioni applicate dal GSE a seguito dei suoi controlli, nel caso venissero riscontrate anomalie negli impianti fotovoltaici incentivati, è una norma modificata al ribasso, con effetti anche retroattivi.

I tagli degli incentivi sono passati al 10% e 50% e non solo, tale taglio potrebbe scendere ulteriormente al 5% e 25% se solo si fosse consapevoli e si autodenunciasse prima un irregolarità del proprio impianto.

I proprietari degli impianti fotovoltaici potrebbero beneficiare di una sanzione molto più bassa avendo così la possibilità di tutelare al massimo l’incentivo.

Occorre però tenere a mente che la riduzione al 5% e 25% non è automatica e bisogna essere consapevoli della propria situazione per poter ottenere questo importante vantaggio a livello economico anzi che la revoca totale dell’incentivo.

Quindi è indispensabile conoscere la propria situazione verificando il proprio impianto.

Una volta saputo in che condizioni è l’impianto, qualora emergessero irregolarità, sarebbe l’ideale autodenunciarsi per usufruire dell’ulteriore riduzione delle sanzioni.

Diventa così indispensabile eseguire un’analisi preventiva della documentazione dell’impianto.

Investire in un’analisi preventiva della documentazione, quindi rappresenta la possibilità o di confermare che si possiede il pieno diritto a percepire quell’incentivo oppure l’opportunità di avviare azioni correttive a tutela dell’investimento fatto e dell’incentivo stesso.

Decreto FER 1 e Bando per Registri e Aste

Decreto FER 1 e Bando per Registri e Aste

Il nuovo Decreto FER 1, entrato in vigore il 10 Agosto 2019, prevede l’accesso agli incentivi per quattro gruppi differenti di impianti.

Nel Gruppo A ci sono gli impianti eolici on-shore di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento, oltre agli impianti fotovoltaici di nuova costruzione.

Nel Gruppo A-2 sono previsti incentivi per gli impianti fotovoltaici di nuova costruzione, i cui moduli sono installati su coperture di edifici e fabbricati rurali, in sostituzione di eternit o amianto.

Nel Gruppo B sono ricompresi gli impianti idroelettrici di nuova costruzione, integrale ricostruzione (esclusi gli impianti su acquedotto), riattivazione o potenziamento. Oltre a questi, anche gli impianti a gas residuati dei processi di depurazione di nuova costruzione, riattivazione o potenziamento.

Nel Gruppo C il Decreto prevede incentivi per il rifacimento totale o parziale di impianti eolici on- shore, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione.

A seconda della potenza dell’impianto, il Decreto prevede due differenti modalità di assegnazione degli 8.000 MW disponibili:

  1. Iscrizione ai Registri per impianti di potenza inferiore a 1 MW (e superiore a 20 kW per i fotovoltaici)
  2. Partecipazione a Procedure d’Asta al ribasso sulla tariffa incentivante, per impianti di potenza superiore o uguale a 1 MW

Il Decreto prevede 7 bandi per la partecipazione ai Registri e alle Aste ed aventi la prima apertura al 30 settembre 2019.

Nella prima procedura la parte assegnata per i registri è la seguente:

  • Gruppo A: 45 MW
  • Gruppo A-2: 100 MW
  • Gruppo B: 10 MW
  • Gruppo C: 10 MW

Nella prima procedura ecco i contingenti per le aste:

  • Gruppo A: 500 MW
  • Gruppo B: 5 MW
  • Gruppo C: 60 MW

Per maggiori informazioni Vi invitiamo a consultare il nostro memorandum sul DM 4 Luglio 2019!