SUPERBONUS 110%: FINALMENTE OPERATIVO

SUPERBONUS 110%: FINALMENTE OPERATIVO

È finalmente operativo il Superbonus al 110% previsto dal decreto Rilancio.

Ricordiamo che il Superbonus è un’agevolazione che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Dove si possono effettuare gli interventi:

  • Parti comuni di edifici condominiali
  • Unità immobiliari indipendenti
  • Singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due)

Sono esclusi: abitazioni signorili, ville e castelli.

Il Superbonus spetta prima di tutto per gli interventi che incrementano:

  • L’efficienza energetica degli edifici
  • Le misure antisismiche

Può essere usato anche per:

  • L’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici
  • Colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Soggetti interessati:

  • Condomini
  • Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa
  • Onlus e associazioni di volontariato
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

I soggetti IRES rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

Detrazione 5 quote annuali:

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

Sconto in fattura e cessione del credito:

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore:

  • Dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • Di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • Di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche:

  • Il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF

  • L’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Per saperne di più vi invitiamo a visionare la guida dell’Agenzia delle Entrate

Super ammortamento 130%: proroga testo decreto Crescita

Super ammortamento 130%: proroga testo decreto Crescita

In base alle ultime novità, all’interno del decreto Sblocca cantieri 2019, c’è la reintroduzione del Super ammortamento 130% dopo che la Legge di Bilancio 2019 ne aveva visto la cancellazione e la sola proroga all’ iper ammortamento.

Il Super ammortamento 130% è stato introdotto al fine di incentivare e stimolare gli investimenti in beni materiali e strumentali nuovi da parte delle imprese italiane, prevede la possibilità di fruire di una maggiorazione del costo di acquisto di beni strumentali, in modo da consentire, ai fini della determinazione dell’IRES e dell’IRPEF, un’ imputazione di quote di ammortamento e di canoni di locazione più elevati.

Il Super ammortamento 2019 ci sarà, per cui gli interessati potranno fruire della maggiorazione 30% del costo di acquisto anche nel 2019.

Il Super ammortamento spetta a:

  • Soggetti titolari di reddito d’impresa
  • Professionisti

Il Super ammortamento non spetta a:

  • Ai contribuenti nel regime forfettario
  • Imprese marittime

Le aziende usufruiscono della maggiorazione del 30% dei costi utilizzati per l’acquisto di beni strumentali:

  • Materiali, quindi sono esclusi gli acquisti di beni immateriali
  • A uso durevole e atti ad essere utilizzati, da parte del soggetto beneficiario dell’agevolazione, all’interno del processo produttivo del soggetto medesimo. Di conseguenza sono esclusi i beni destinati alla vendita, quelli trasformati o assemblati per la vendita.
  • Nuovi, quindi beni non usati.

Il super ammortamento 2018 funziona nel seguente modo: se l’azienda o il professionista acquista un bene strumentale nuovo, tra quelli agevolabili, e lo paga 100, il costo deducibile ai fini dell’ammortamento fiscale, è a 130.

Il super ammortamento consiste quindi nel poter aumentare del 30% il costo del bene acquistato.

La durata del super ammortamento è stabilita in relazione agli investimenti effettuati:

  • dal 1 Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018
  • Fino al 30 Giugno 2019 a condizione che entro il 31 Dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal soggetto venditore e che entro la medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Ecobonus 2019 – Detrazioni fiscali ristrutturazione

Ecobonus 2019 – Detrazioni fiscali ristrutturazione

L’Ecobonus 2018 prorogato fino al 31 Dicembre 2019 è un’ agevolazione fiscale prevista per i contribuenti che sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica nella propria casa, edifici condominiali, uffici, negozi e capannoni. Tale agevolazione consiste in una detrazione dall’IRPEF se la spesa è effettuata dal contribuente privato o dall’IRES se impresa o società, che lo stato riconosce quando vengono eseguiti lavori per aumentare l’efficienza energetica degli edifici già esistenti.

Sono spese detraibili Ecobonus quelle sostenute per ridurre il fabbisogno energetico, come ad esempio l’istallazione di pannelli solari e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, quindi meno spreco di energia, più risparmio e maggiore efficienza energetica.

La detrazione IRPEF spettanti per questo tipo di interventi e al 65%.

Rispetto allo scorso anno, alcuni incentivi dell’ Ecobonus hanno subito delle importanti modifiche:

  • Bonus tende da interni e tende da sole: per questa tipologia di tende è prevista una detrazione del 50%.
  • Bonus zanzariere provviste di schermature solari: in relazione all’ acquisto di questi sistemi di protezione è stata stabilita una detrazione del 50%
  • Bonus infissi e finestre: in entrambi i casi è prevista una detrazione del 50%.
  • Bonus caldaia: in questo caso la tipologia di incentivo cambia a seconda delle prestazioni energetiche della caldaia; si può variare da uno 0% di detrazione se si installa una caldaia di classe B fino ad un 65% di detrazione se si installa una caldaia a condensazione di classe A.

Attualmente, il tetto di spesa massima con l’ Ecobonus è:

  • Interventi riqualificazione energetica di edifici esistenti 100.000 euro;
  • Involucro edifici esistenti ad esempio interventi su pareti, finestre e infissi, il tetto massimo di spesa è 60.000 euro;
  • Installazione di pannelli solari 60.000 euro;
  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 30.000 euro;

A chi spetta la detrazione del 65%?

I soggetti a cui spetta la detrazione del 65% sono tutti i contribuenti privati residenti e non residenti e contribuenti titolari di impresa quindi con Partita Iva, che possiedono, l’immobile oggetto di interventi di risparmio energetico.

Sono ammessi all’ Ecobonus:

  • Persone Fisiche;
  • Titolare di Partita Iva esercenti arti e professionisti;
  • Contribuenti con redditi d’impresa (Persone Fisiche, Società di Persone, Società di Capitali spetta la detrazione dell’ Ecobonus sull’ IRES);
  • Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;

Come funziona la detrazione?

La detrazione per gli interventi effettuati va divisa in quote di pari importo da scaricare con la dichiarazione dei redditi quindi tramite modello 730 o Unico. Il numero delle quote da scaricare sono al massimo 10 quindi da dividere in 10 dichiarazione dei redditi. La suddivisione delle quote va effettuata in base alla spesa rispettando sempre i limiti di spesa per ogni tipologia d’intervento. Attenzione però a verificare se la quota da scaricare per le spese di riqualificazione sia superiore a quella dovuta dal contribuente su IRPEF o IRES, perché in tal caso se la detrazione Ecobonus è più alto di quanto dovuto, l’eccedenza non può essere riportata all’anno successivo né essere richiesta a rimborso.

Ecobonus quali documenti servono?

Il contribuente una volta terminati i lavori di riqualificazione energetica, per fruire dell’agevolazione fiscale deve presentare una specifica documentazione Ecobonus:

  • Certificazione energetica dell’edificio che non va richiesta se l’intervento di riqualificazione è consistito in infissi sul singolo alloggio, installazione pannelli solari o caldaie, pompe di calore o impianti geotermici;
  • Scheda informativa degli interventi realizzati, il contribuente in questo caso può utilizzare la scheda semplificata compilabile;
  • Attestazione di corrispondenza dell’intervento ai requisiti indicati dalla legge solo in caso di installazione finestre e infissi e sostituzione impianto climatizzazione invernale superiore a 100 kw;
  • La certificazione energetica e la scheda informativa devono essere spedite entrambe all’ ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori esclusivamente per via telematica;

Bando efficienza energetica 2018

Bando efficienza energetica 2018

Gentili Clienti,
segnialiamo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Regione Umbria del 28 Novembre 2018 del Bando a  “Sostegno agli investimenti per l’efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile” di cui al fondo POR FESR 2014-2020 Azione 4.1.1.

Con tale provvedimento la Regione Umbria intende sostenere gli investimenti delle imprese per l’efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile.

Il presente Avviso è volto a erogare incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese, agendo da stimolo all’uso efficiente dell’energia e all’ autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di perseguire l’obiettivo di “Riduzione annuale del consumo di energia”.

La dotazione finanziaria stanziata ammonta complessivamente a € 3.000.000 ed  è prevista una Riserva di fondi pari a € 1.000.000,00 a favore delle imprese ubicate nell’ Area di crisi complessa Terni-Narni.

Possono accedere alle agevolazioni del presente Avviso le piccole, medie e grandi imprese extra agricole classificate secondo l’Allegato 1 del Regolamento (UE) n.651/2014 del 17 giugno 2014 in possesso, alla data di trasmissione della domanda, dei seguenti requisiti:

a. Per le imprese beneficiarie iscritte al Registro delle imprese: presenza di almeno una unità produttiva ubicata nel territorio regionale.
b. Per le imprese beneficiarie non iscritte al Registro delle imprese: luogo dell’esercizio dell’attività d’impresa, come riscontrabile dal certificato di attribuzione della Partita IVA, nel territorio regionale.
c. Nel caso di liberi professionisti che esercitino in forma individuale, associata o societaria ai sensi delle leggi vigenti, è richiesto il possesso di partita IVA, rilasciata dall’ Agenzia delle Entrate, per lo svolgimento dell’attività e essere regolarmente iscritti ai relativi albi/elenchi/ordini professionali previsti dalla vigente normativa.

Per maggiori informazioni Vi invitiamo a consultare il portale della Regione Umbria

Rimaniamo a Vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti in merito a tale comunicazione.

Decreto attuativo per il fondo nazionale per l’efficienza energetica

Decreto attuativo per il fondo nazionale per l’efficienza energetica

È stato firmato, con oltre tre anni di ritardo, il decreto di costituzione del Fondo nazionale per l’efficienza energetica, stabilito dal D.Lgs 102/2014.

Il provvedimento attuativo, dopo un preventivo controllo della Corte dei Conti, sarà a breve pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Il meccanismo, operativo entro 60 giorni dall’entrata in vigore con la pubblicazione delle regole applicative per la presentazione delle domande, favorisce il finanziamento di interventi di efficienza energetica realizzati dalle imprese e dalla Pubblica Amministrazione su edifici, impianti di teleriscaldamento e processi produttivi.

Il Fondo, avente natura rotativa, sarà gestito da Invitalia e offrirà garanzie e finanziamenti a tasso agevolato promuovendo il coinvolgimento di istituti finanziari e investitori privati, sulla base di un’adeguata condivisione dei rischi.

Per l’avvio della fase operativa, si potrà contare su un plafond 150 milioni di euro già resi disponibili dal Ministero dello Sviluppo economico, oltre ad ulteriori 35 milioni di euro nel triennio 2018-2020.