Nuova sentenza TAR Milano su Fotovoltaico e vincolo paesaggistico: l’incompatibilità deve essere dimostrata
Questo quanto chiarisce una nuova sentenza del Tar Milano secondo la quale “La sola visibilità da punti di osservazione pubblici non basta a vietare gli impianti fotovoltaici in aree vincolate.”
Nello specifico, la sola vista di moduli fotovoltaici da coni visuali pubblici non configura di per sé un’ipotesi di incompatibilità paesaggistica e la legislazione vigente richiede esclusivamente di limitare il divieto di installare il fotovoltaico in zone sottoposte a vincolo paesistico alle sole “aree non idonee” espressamente individuate dalla Regione.
Questa la sintesi delle motivazioni con cui il Tar Milano ha accolto il ricorso di due privati contro il parere della Soprintendenza per la Provincia di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, che negava l’installazione di un impianto fotovoltaico su copertura.
Il ricorso, accolto dal Tar, ha dato torto alla Soprintendenza, in quanto l’autorità che esamina una domanda di autorizzazione paesaggistica “deve manifestare la piena consapevolezza delle conseguenze derivanti dalla realizzazione delle opere, nonché della visibilità dell’intervento progettato nel più vasto contesto ambientale e non può fondarsi su affermazioni apodittiche, da cui non si evincano le specifiche caratteristiche dei luoghi e del progetto.”
Il Tar contesta l’affermata non conformità dei pannelli fotovoltaici alla tutela paesaggistica “soltanto nell’aspetto cromatico (non meglio individuato) ma viene imposto non già di utilizzare un colore che possa meglio inserirsi nel contesto bensì di non utilizzare affatto i pannelli. E’ evidente che tale conclusione appare sproporzionata rispetto alle stesse (seppur evasive) valutazioni della Soprintendenza”, osservano i giudici.
La sola visibilità di pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblici, si prosegue, “non configura ex se un’ipotesi di incompatibilità paesaggistica, in quanto la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici – pur innovando la tipologia e morfologia della copertura – non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva (T.A.R. Veneto, sez. II, 13 settembre 2013 n. 1104; id., 25 gennaio 2012, n. 48).”
È altresì precisato che “il favor legislativo per le fonti energetiche rinnovabili richiede di concentrare l’impedimento assoluto all’installazione di impianti fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo paesistico unicamente nelle “aree non idonee” espressamente individuate dalla regione”
La compatibilità dell’impianto fotovoltaico con aree vincolate, infine, “deve essere esaminata tenendo conto del fatto che queste tecnologie sono ormai considerate elementi normali del paesaggio (T.A.R. Brescia, sez. I, 17 dicembre 2010 n. 904).”