Delibera 874/2017/E/Eel, approvate le regole per verificare i requisiti dei sistemi qualificati SEE o SEESEU

Delibera 874/2017/E/Eel, approvate le regole per verificare i requisiti dei sistemi qualificati SEE o SEESEU

L’Autorità per l’Energia (ARERA, ex AEEGSI) ha approvato il regolamento predisposto dal GSE per l’effettuazione delle verifiche in avvalimento sui sistemi qualificati SEU o SEESEU.

Con il termine avvalimento ci si riferisce alla dimostrazione, in capo al soggetto responsabile dell’impianto, della disponibilità dei requisiti necessari per conseguire l’attestazione di qualificazione.

La disciplina dell’attivazione e l’effettuazione di interventi ispettivi (verifiche e sopralluoghi) sono stabiliti dalla recente delibera 874/2017/E/EEL del 21 dicembre 2017, pubblicata lo scorso 17 gennaio.

Per verifiche si intendono le attività di esame e riscontro, di tipo prevalentemente documentale, su informazioni, su documenti, su schemi tecnici di impianto, atti, registri e simili, comunque esibiti ai fini del conseguimento della qualifica e/o su dati, elementi e informazioni comunque acquisiti.

Per sopralluoghi si intendono tutte le attività condotte mediante ricognizione di luoghi e impianti, anche con i relativi riscontri di tipo documentale.

Le verifiche e i sopralluoghi mirano al controllo della sussistenza in capo al Soggetto Referente ai sensi della 578/2013, nonché agli altri soggetti nella cui disponibilità si trovano l’impianto o gli impianti di produzione e le unità di consumo, dei requisiti, oggettivi e soggettivi, e dei presupposti per il conseguimento della qualifica dei Sistemi cui derivino gli eventuali benefici previsti dalla normativa in materia di SEU e SEESEU e, dove è necessario, dei quantitativi di energia cui è commisurato l’eventuale beneficio con specifico riferimento al periodo temporale di attribuzione.

Pertanto, si vuole così verificare:

  • l’assenza, all’interno dei Sistemi, di clienti finali non facenti parte del Sistema né connessi, direttamente o indirettamente, alla rete pubblica (c.d. clienti finali “nascosti”);
  • la corretta attribuzione dei flussi energetici alle produzioni e ai consumi all’interno dei Sistemi.

 

Aggiornamento della definizione di unità di consumo, nuove opportunità per i SEU

Aggiornamento della definizione di unità di consumo, nuove opportunità per i SEU

Con la pubblicazione della Delibera 894/2017/R/Eel, l’Autorità per l’energia ha aggiornato la definizione di unità di consumo indicata nel Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC) e nel Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi (TISDC) e ha posticipato al 30 giugno 2018 la data entro cui regolarizzare i cosiddetti clienti finali “nascosti”.

Secondo la nuova definizione, un’unità di consumo (UC) è “un insieme di impianti per il consumo di energia elettrica connessi a una rete pubblica, anche per il tramite di reti o linee elettriche private, tali che il prelievo complessivo di energia elettrica relativo al predetto insieme sia utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva. Questa, di norma, coincide con la singola unità immobiliare”.
La definizione sopra riportata rende possibile l’aggregazione più unità immobiliari in un’unica unità di consumo a patto che:
  • le unità immobiliari, nella piena disponibilità della medesima persona fisica o giuridica, sono legate tra loro da vincolo di pertinenza e insistono sulla medesima particella catastale o su particelle contigue;
  • le unità immobiliari pertinenziali (solai, garage, cantine), anche nella disponibilità di diverse persone fisiche o giuridiche, che fanno parte di un unico condominio; il predetto insieme di unità immobiliari pertinenziali può a sua volta essere inglobato nell’unità di consumo relativa alle utenze condominiali;
  • le unità immobiliari, nella piena disponibilità della medesima persona giuridica, sono eventualmente da quest’ultima messe a disposizione di soggetti terzi, localizzate su particelle catastali contigue, all’interno di un unico sito e utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate prevalentemente alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio.

L’aggiornamento della definizione di unità di consumo amplia la precedente dizione, con il risultato di favorire maggiormente lo sviluppo di impianti in autoconsumo in assetto SEU.

Per maggiori informazioni in merito Vi invitiamo a contattarci.