Sanzioni Gse, criteri di applicazione della norma della legge di bilancio

Sanzioni Gse, criteri di applicazione della norma della legge di bilancio

La legge di bilancio, in particolare al comma 960 dell’articolo 1, riporta una norma molto attesa dagli operatori e proprietari di impianti FER.

Stabilisce infatti che, per impianti a rinnovabili incentivati in cui siano rilevate delle irregolarità, il Gse possa, anzichè revocare l’incentivazione spettante, applicare un taglio della tariffa incentivante dal 20 all’80%.

Di seguito il testo della Legge e, in neretto, le modifiche introdotte:

Si prevede che all’articolo 42 del D.Lgs. n. 28/2011, venga aggiunto che “in deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell’accertamento della violazione percepiscono incentivi, il Gse dispone la decurtazione dell’incentivo in misura ricompresa fra il 20 e l’80 per cento in ragione dell’entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte di un terzo”.

L’applicazione della norma spetta al GSE che, sulle tempistiche, non fornisce una propria previsione.

 

Delibera 874/2017/E/Eel, approvate le regole per verificare i requisiti dei sistemi qualificati SEE o SEESEU

Delibera 874/2017/E/Eel, approvate le regole per verificare i requisiti dei sistemi qualificati SEE o SEESEU

L’Autorità per l’Energia (ARERA, ex AEEGSI) ha approvato il regolamento predisposto dal GSE per l’effettuazione delle verifiche in avvalimento sui sistemi qualificati SEU o SEESEU.

Con il termine avvalimento ci si riferisce alla dimostrazione, in capo al soggetto responsabile dell’impianto, della disponibilità dei requisiti necessari per conseguire l’attestazione di qualificazione.

La disciplina dell’attivazione e l’effettuazione di interventi ispettivi (verifiche e sopralluoghi) sono stabiliti dalla recente delibera 874/2017/E/EEL del 21 dicembre 2017, pubblicata lo scorso 17 gennaio.

Per verifiche si intendono le attività di esame e riscontro, di tipo prevalentemente documentale, su informazioni, su documenti, su schemi tecnici di impianto, atti, registri e simili, comunque esibiti ai fini del conseguimento della qualifica e/o su dati, elementi e informazioni comunque acquisiti.

Per sopralluoghi si intendono tutte le attività condotte mediante ricognizione di luoghi e impianti, anche con i relativi riscontri di tipo documentale.

Le verifiche e i sopralluoghi mirano al controllo della sussistenza in capo al Soggetto Referente ai sensi della 578/2013, nonché agli altri soggetti nella cui disponibilità si trovano l’impianto o gli impianti di produzione e le unità di consumo, dei requisiti, oggettivi e soggettivi, e dei presupposti per il conseguimento della qualifica dei Sistemi cui derivino gli eventuali benefici previsti dalla normativa in materia di SEU e SEESEU e, dove è necessario, dei quantitativi di energia cui è commisurato l’eventuale beneficio con specifico riferimento al periodo temporale di attribuzione.

Pertanto, si vuole così verificare:

  • l’assenza, all’interno dei Sistemi, di clienti finali non facenti parte del Sistema né connessi, direttamente o indirettamente, alla rete pubblica (c.d. clienti finali “nascosti”);
  • la corretta attribuzione dei flussi energetici alle produzioni e ai consumi all’interno dei Sistemi.

 

Requisiti dei professionisti che operano su impianti Fv, pubblicata la nuova norma UNI 11696:2017

Requisiti dei professionisti che operano su impianti Fv, pubblicata la nuova norma UNI 11696:2017

E’ in vigore dal 30 novembre 2017 la norma UNI 11696:2017 rivolta a tutti gli operatori professionali di impianti fotovoltaici, elaborata dalla CT 281 CTI “Energia solare” ed avente titolo:

“Attività professionali non regolamentate – Figure professionali operanti sugli impianti fotovoltaici – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”

La norma – spiega l’UNI – stabilisce i requisiti relativi all’attività professionale di coloro che operano sugli impianti fotovoltaici e i loro componenti.

In particolare di coloro che:

  • redigono i documenti di corredo
  • installano, posano in opera, ampliano, ispezionano, sottopongono a collaudo, prova e/o verifica, mettono in servizio
  • eseguono la manutenzione ordinaria e/o straordinaria
  • mantengono in stato di funzionamento in sicurezza gli impianti fotovoltaici in termini di conoscenza, abilità e competenza

La norma, nel descrivere l’attività professionale, distingue 3 differenti profili specialistici:

  • Responsabile tecnico (Profilo A)
  • Installatore (Profilo B)
  • Manutentore (Profilo C)

 

Bas Engineering, operatore specializzato in progettazione, realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici ed in linea con i requisiti della norma 11696:2017,  accoglie con favore norme di questo tipo, che operano a tutela dei professionisti del settore Fv e degli investitori.

 

GSE: la “Tremonti ambiente” non è cumulabile con le tariffe del 3°, 4° e 5° Conto Energia

GSE: la “Tremonti ambiente” non è cumulabile con le tariffe del 3°, 4° e 5° Conto Energia

Il Gestore dei Servizi Energetici, a seguito di continue richieste di chiarimenti che, negli ultimi anni, sono state ricevute da parte di molti operatori del Settore, ha finalmente chiarito, con una news pubblicata sul proprio portale lo scorso 22 Novembre 2017, l’annoso dubbio circa la cumulabilità delle tariffe incentivanti in Conto Energia con l’agevolazione “Tremonti ambiente” di cui alla Legge 388/2000.

Ricordiamo che la “Tremonti ambiente” consisteva in un’agevolazione fiscale introdotta dall’art. 6 della Legge 388/2000 e volta ad agevolare tutti gli investimenti  di  natura  ambientali,  derivanti  da  costi  di  acquisto  in immobilizzazioni materiali  (Terreni  e  fabbricati;  Impianti  e  macchinari;  Attrezzature industriali  e  commerciali,  Immobilizzazioni  in  corso  e  acconti;  Altri  beni),  necessari per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente, con esclusione di quelli realizzati in applicazione di specifici obblighi di legge.

Sebbene fosse già stata fatta chiarezza dall’articolo 19 del D.M. 5 luglio 2012 circa la cumulabilità dell’agevolazione “Tremonti ambiente” con le tariffe incentivanti del 2° Conto energia (DM 19 febbraio 2007), rimaneva per gli operatori il dubbio che la stessa fosse cumulabile con le del 3°, 4° e 5° Conto Energia.

Il GSE ha finalmente dissipato tali dubbi confermando la non cumulabiltà delle due agevolazioni.

A questo punto, i titolari di impianti con incentivazione ricadente nel 3°, 4° e 5° Conto Energia,  per poter continuare a godere delle tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia, devono necessariamente comunicare al GSE e all’Agenzia delle Entrate la formale rinuncia al beneficio fiscale goduto.

Bas Engineering rimane a Vostra disposizione per maggiori informazioni in merito.