GSE: la “Tremonti ambiente” non è cumulabile con le tariffe del 3°, 4° e 5° Conto Energia

Il Gestore dei Servizi Energetici, a seguito di continue richieste di chiarimenti che, negli ultimi anni, sono state ricevute da parte di molti operatori del Settore, ha finalmente chiarito, con una news pubblicata sul proprio portale lo scorso 22 Novembre 2017, l’annoso dubbio circa la cumulabilità delle tariffe incentivanti in Conto Energia con l’agevolazione “Tremonti ambiente” di cui alla Legge 388/2000.

Ricordiamo che la “Tremonti ambiente” consisteva in un’agevolazione fiscale introdotta dall’art. 6 della Legge 388/2000 e volta ad agevolare tutti gli investimenti  di  natura  ambientali,  derivanti  da  costi  di  acquisto  in immobilizzazioni materiali  (Terreni  e  fabbricati;  Impianti  e  macchinari;  Attrezzature industriali  e  commerciali,  Immobilizzazioni  in  corso  e  acconti;  Altri  beni),  necessari per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente, con esclusione di quelli realizzati in applicazione di specifici obblighi di legge.

Sebbene fosse già stata fatta chiarezza dall’articolo 19 del D.M. 5 luglio 2012 circa la cumulabilità dell’agevolazione “Tremonti ambiente” con le tariffe incentivanti del 2° Conto energia (DM 19 febbraio 2007), rimaneva per gli operatori il dubbio che la stessa fosse cumulabile con le del 3°, 4° e 5° Conto Energia.

Il GSE ha finalmente dissipato tali dubbi confermando la non cumulabiltà delle due agevolazioni.

A questo punto, i titolari di impianti con incentivazione ricadente nel 3°, 4° e 5° Conto Energia,  per poter continuare a godere delle tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia, devono necessariamente comunicare al GSE e all’Agenzia delle Entrate la formale rinuncia al beneficio fiscale goduto.

Bas Engineering rimane a Vostra disposizione per maggiori informazioni in merito.

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