Il TAR Lazio ammette il cumulo tra la Tremonti ambiente e gli incentivi di cui ai conti energia successivi al II.

Il TAR Lazio ammette il cumulo tra la Tremonti ambiente e gli incentivi di cui ai conti energia successivi al II.

Con sentenza n. 6784 depositata il 29 maggio 2019, il TAR Lazio ha accolto il ricorso proposto contro il GSE in merito alla cumulabilità tra la legge Tremonti Ambiente e le tariffe incentivanti erogate dal GSE di cui ai Conti Energia successivi al II.

Il TAR Lazio ha infatti disposto l’annullamento della comunicazione del 22 novembre 2017 e successiva comunicazione di proroga del 31/12/2019, mediante cui il GSE aveva imposto agli operatori, al fine di continuare a fruire delle tariffe incentivanti di cui al III, IV e V Conto Energia, di rinunciare ai benefici della Tremonti Ambiente, consistenti in una riduzione del peso fiscale proporzionale ai costi di investimento ambientale affrontati dai produttori del settore, per l’impossibilità di cumulare i due benefici. Più in particolare, la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali non concorreva a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, traducendosi dunque, il beneficio fiscale, in una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui era stato effettuato l’investimento di importo pari alla parte dei costi oggetto dell’agevolazione.

La sentenza avrà un notevole impatto su tutto il panorama giuridico italiano, dando voce a centinaia di operatori che potranno così far valere le proprie ragioni ai fini della fruizione dei benefici della Tremonti Ambiente compatibilmente con gli incentivi di cui ai rispettivi Conti Energia. Essendo infatti state annullate le comunicazioni del GSE che imponevano di optare tra Tremonti Ambiente ed incentivi, il GSE non potrà che conformarsi alle indicazioni fornite dal TAR Lazio per ogni ulteriore ed eventuale determinazione sul tema. Sebbene la partita risulti ancora formalmente aperta alla luce della facoltà del GSE di presentare appello innanzi al Consiglio di Stato, la solidità delle argomentazioni a sostegno della cumulabilità tra Tremonti Ambiente e incentivi in Conto Energia enunciate dal TAR Lazio con la sentenza in esame, lasciano ben sperare circa la positiva e definitiva conclusione della vicenda.

GSE: la “Tremonti ambiente” non è cumulabile con le tariffe del 3°, 4° e 5° Conto Energia

GSE: la “Tremonti ambiente” non è cumulabile con le tariffe del 3°, 4° e 5° Conto Energia

Il Gestore dei Servizi Energetici, a seguito di continue richieste di chiarimenti che, negli ultimi anni, sono state ricevute da parte di molti operatori del Settore, ha finalmente chiarito, con una news pubblicata sul proprio portale lo scorso 22 Novembre 2017, l’annoso dubbio circa la cumulabilità delle tariffe incentivanti in Conto Energia con l’agevolazione “Tremonti ambiente” di cui alla Legge 388/2000.

Ricordiamo che la “Tremonti ambiente” consisteva in un’agevolazione fiscale introdotta dall’art. 6 della Legge 388/2000 e volta ad agevolare tutti gli investimenti  di  natura  ambientali,  derivanti  da  costi  di  acquisto  in immobilizzazioni materiali  (Terreni  e  fabbricati;  Impianti  e  macchinari;  Attrezzature industriali  e  commerciali,  Immobilizzazioni  in  corso  e  acconti;  Altri  beni),  necessari per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente, con esclusione di quelli realizzati in applicazione di specifici obblighi di legge.

Sebbene fosse già stata fatta chiarezza dall’articolo 19 del D.M. 5 luglio 2012 circa la cumulabilità dell’agevolazione “Tremonti ambiente” con le tariffe incentivanti del 2° Conto energia (DM 19 febbraio 2007), rimaneva per gli operatori il dubbio che la stessa fosse cumulabile con le del 3°, 4° e 5° Conto Energia.

Il GSE ha finalmente dissipato tali dubbi confermando la non cumulabiltà delle due agevolazioni.

A questo punto, i titolari di impianti con incentivazione ricadente nel 3°, 4° e 5° Conto Energia,  per poter continuare a godere delle tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia, devono necessariamente comunicare al GSE e all’Agenzia delle Entrate la formale rinuncia al beneficio fiscale goduto.

Bas Engineering rimane a Vostra disposizione per maggiori informazioni in merito.