SUPERBONUS 110%: PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA DEL DL RILANCIO

SUPERBONUS 110%: PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA DEL DL RILANCIO

Come anticipato nel precedente articolo, la nuova detrazione al 110% sarà possibile per interventi realizzati dal 01 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

La misura si applica alle persone fisiche (non nell’esercizio di imprese, arti o professioni) oltre che ai condomini e agli IACP e alle cooperative di abitazione.

Per gli interventi di efficienza energetica il superbonus vale solo per lavori su edifici adibiti ad abitazione principale e per le seconde case se sono unità immobiliari in condominio ad esclusione degli edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

Ci sono tre diverse modalità per fruire dell’Ecobonus 110% sui lavori effettuati:

  • L’interessato si fa carico della spesa per poi beneficiare del credito d’imposta al 110% in 5 quote annuali;

  • Cessione del credito alla banca: in questo caso il contribuente anticipa la spesa in fattura, ma successivamente cede il credito d’imposta alla banca o ad altri intermediari finanziari al fine di ottenere un immediato rimborso della spesa sostenuta;

  • Sconto in fattura: la cessione del credito potrebbe anche essere direttamente all’ impresa che realizza i lavori. In questo caso lo sconto sarebbe in fattura, con l’impresa che poi potrebbe utilizzare il credito al 110% in compensazione per il pagamento delle imposte oppure cederlo essa stessa alle banche;

I lavori ammessi alla nuova detrazione sono i seguenti:

  • Interventi di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda

  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale ammessa sia per parti comuni degli edifici che per edifici unifamiliari

  • Interventi antisismici su edifici in zona sismica 3 (prima c’era solo un’esclusione per la zona 4)

Ricordiamo che fotovoltaico e batterie, come anche tutti gli interventi che attualmente accedono all’ecobonus per l’efficienza energetica, hanno diritto allo sgravio del 110% solo se abbinati ai seguenti interventi: isolamento termico, sostituzione del sistema di climatizzazione o adeguamenti antisismici.

Le colonnine per la ricarica di mezzi elettrici sono invece incentivate con superbonus solo se abbinate a isolamento e sostituzione climatizzazione.

La detrazione al 90% spetta agli interventi antisismici ammessi al superbonus in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi.

Gli interventi di efficienza energetica incentivati dovranno essere adottati entro 30 giorni dall’entrata in vigore della norma e dovranno garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche, oppure, se non possibile, portare l’abitazione alla classe energetica più alta raggiungibile.

Questo va dimostrato con attestato di prestazione energetica (APE) ante e post intervento.I

Per il fotovoltaico e le batterie lo sgravio del 110% non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale e la detrazione al 110% è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito.

Il limite di spesa per FV e batterie è di 48mila euro complessivi.

Per i sistemi di storage da abbinare al FV c’è poi un massimale di spesa di 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo.

Per il fotovoltaico i massimali sono diversi a seconda dei casi:

  • Per le installazioni su edifici esistenti il limite è a 2.400 €/kW di potenza

  • Per interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di nuova costruzione e interventi di ristrutturazione urbanistica il limite è 1.600 €/kW

Art. 13-Bis: riduzione delle sanzioni GSE

ART. 13-BIS: RIDUZIONE DELLE SANZIONI GSE

Il 02 novembre 2019 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il testo della legge di conversione del DL–Crisi che contiene importanti novità in merito alle sanzioni del GSE su impianti incentivati trovati non in regola.

Nel caso specifico facciamo riferimento all’ art. 13-bis, ovvero quello dedicato alla riduzione delle sanzioni GSE da incentivazione FER.

La norma prevede una riduzione percentuale delle sanzioni applicate dal GSE a seguito dei suoi controlli, nel caso venissero riscontrate anomalie negli impianti fotovoltaici incentivati, è una norma modificata al ribasso, con effetti anche retroattivi.

I tagli degli incentivi sono passati al 10% e 50% e non solo, tale taglio potrebbe scendere ulteriormente al 5% e 25% se solo si fosse consapevoli e si autodenunciasse prima un irregolarità del proprio impianto.

I proprietari degli impianti fotovoltaici potrebbero beneficiare di una sanzione molto più bassa avendo così la possibilità di tutelare al massimo l’incentivo.

Occorre però tenere a mente che la riduzione al 5% e 25% non è automatica e bisogna essere consapevoli della propria situazione per poter ottenere questo importante vantaggio a livello economico anzi che la revoca totale dell’incentivo.

Quindi è indispensabile conoscere la propria situazione verificando il proprio impianto.

Una volta saputo in che condizioni è l’impianto, qualora emergessero irregolarità, sarebbe l’ideale autodenunciarsi per usufruire dell’ulteriore riduzione delle sanzioni.

Diventa così indispensabile eseguire un’analisi preventiva della documentazione dell’impianto.

Investire in un’analisi preventiva della documentazione, quindi rappresenta la possibilità o di confermare che si possiede il pieno diritto a percepire quell’incentivo oppure l’opportunità di avviare azioni correttive a tutela dell’investimento fatto e dell’incentivo stesso.