Decreto FER 1 e Bando per Registri e Aste

Decreto FER 1 e Bando per Registri e Aste

Il nuovo Decreto FER 1, entrato in vigore il 10 Agosto 2019, prevede l’accesso agli incentivi per quattro gruppi differenti di impianti.

Nel Gruppo A ci sono gli impianti eolici on-shore di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento, oltre agli impianti fotovoltaici di nuova costruzione.

Nel Gruppo A-2 sono previsti incentivi per gli impianti fotovoltaici di nuova costruzione, i cui moduli sono installati su coperture di edifici e fabbricati rurali, in sostituzione di eternit o amianto.

Nel Gruppo B sono ricompresi gli impianti idroelettrici di nuova costruzione, integrale ricostruzione (esclusi gli impianti su acquedotto), riattivazione o potenziamento. Oltre a questi, anche gli impianti a gas residuati dei processi di depurazione di nuova costruzione, riattivazione o potenziamento.

Nel Gruppo C il Decreto prevede incentivi per il rifacimento totale o parziale di impianti eolici on- shore, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione.

A seconda della potenza dell’impianto, il Decreto prevede due differenti modalità di assegnazione degli 8.000 MW disponibili:

  1. Iscrizione ai Registri per impianti di potenza inferiore a 1 MW (e superiore a 20 kW per i fotovoltaici)
  2. Partecipazione a Procedure d’Asta al ribasso sulla tariffa incentivante, per impianti di potenza superiore o uguale a 1 MW

Il Decreto prevede 7 bandi per la partecipazione ai Registri e alle Aste ed aventi la prima apertura al 30 settembre 2019.

Nella prima procedura la parte assegnata per i registri è la seguente:

  • Gruppo A: 45 MW
  • Gruppo A-2: 100 MW
  • Gruppo B: 10 MW
  • Gruppo C: 10 MW

Nella prima procedura ecco i contingenti per le aste:

  • Gruppo A: 500 MW
  • Gruppo B: 5 MW
  • Gruppo C: 60 MW

Per maggiori informazioni Vi invitiamo a consultare il nostro memorandum sul DM 4 Luglio 2019!

La ” Nuova Sabatini”

La ” Nuova Sabatini”

La “Nuova Sabatini” o Beni strumentali è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese.

La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

Si rivolge alle Micro, Piccole e Medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda:

  • sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca
  • sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali
  • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea
  • non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà
  • hanno sede in uno Stato Membro purché provvedano all’ apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l’ultimazione dell’investimento

Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione dei seguenti:

  • attività finanziarie e assicurative
  • attività connesse all’ esportazione e per gli interventi subordinati all’ impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione

Sono finanziati i beni nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” oltre a software e tecnologie digitali. Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”

Il funzionamento è il seguente: la PMI presenta alla banca o all’ intermediario finanziario la domanda di accesso al contributo ministeriale. Una volta verificati la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dalla PMI, se soddisfano i criteri richiesti, la banca/intermediario finanziario si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con la PMI e ad erogare alla stessa il finanziamento in un’unica soluzione ovvero, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene ovvero alla data di collaudo se successiva. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo. Per le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° maggio 2019, aventi un importo del finanziamento deliberato non superiore a 100.000,00 euro, l’agevolazione è erogata alla PMI beneficiaria in un’unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente disciplina della misura agevolata per l’erogazione della prima quota.

Super ammortamento 130%: proroga testo decreto Crescita

Super ammortamento 130%: proroga testo decreto Crescita

In base alle ultime novità, all’interno del decreto Sblocca cantieri 2019, c’è la reintroduzione del Super ammortamento 130% dopo che la Legge di Bilancio 2019 ne aveva visto la cancellazione e la sola proroga all’ iper ammortamento.

Il Super ammortamento 130% è stato introdotto al fine di incentivare e stimolare gli investimenti in beni materiali e strumentali nuovi da parte delle imprese italiane, prevede la possibilità di fruire di una maggiorazione del costo di acquisto di beni strumentali, in modo da consentire, ai fini della determinazione dell’IRES e dell’IRPEF, un’ imputazione di quote di ammortamento e di canoni di locazione più elevati.

Il Super ammortamento 2019 ci sarà, per cui gli interessati potranno fruire della maggiorazione 30% del costo di acquisto anche nel 2019.

Il Super ammortamento spetta a:

  • Soggetti titolari di reddito d’impresa
  • Professionisti

Il Super ammortamento non spetta a:

  • Ai contribuenti nel regime forfettario
  • Imprese marittime

Le aziende usufruiscono della maggiorazione del 30% dei costi utilizzati per l’acquisto di beni strumentali:

  • Materiali, quindi sono esclusi gli acquisti di beni immateriali
  • A uso durevole e atti ad essere utilizzati, da parte del soggetto beneficiario dell’agevolazione, all’interno del processo produttivo del soggetto medesimo. Di conseguenza sono esclusi i beni destinati alla vendita, quelli trasformati o assemblati per la vendita.
  • Nuovi, quindi beni non usati.

Il super ammortamento 2018 funziona nel seguente modo: se l’azienda o il professionista acquista un bene strumentale nuovo, tra quelli agevolabili, e lo paga 100, il costo deducibile ai fini dell’ammortamento fiscale, è a 130.

Il super ammortamento consiste quindi nel poter aumentare del 30% il costo del bene acquistato.

La durata del super ammortamento è stabilita in relazione agli investimenti effettuati:

  • dal 1 Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018
  • Fino al 30 Giugno 2019 a condizione che entro il 31 Dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal soggetto venditore e che entro la medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Il TAR Lazio ammette il cumulo tra la Tremonti ambiente e gli incentivi di cui ai conti energia successivi al II.

Il TAR Lazio ammette il cumulo tra la Tremonti ambiente e gli incentivi di cui ai conti energia successivi al II.

Con sentenza n. 6784 depositata il 29 maggio 2019, il TAR Lazio ha accolto il ricorso proposto contro il GSE in merito alla cumulabilità tra la legge Tremonti Ambiente e le tariffe incentivanti erogate dal GSE di cui ai Conti Energia successivi al II.

Il TAR Lazio ha infatti disposto l’annullamento della comunicazione del 22 novembre 2017 e successiva comunicazione di proroga del 31/12/2019, mediante cui il GSE aveva imposto agli operatori, al fine di continuare a fruire delle tariffe incentivanti di cui al III, IV e V Conto Energia, di rinunciare ai benefici della Tremonti Ambiente, consistenti in una riduzione del peso fiscale proporzionale ai costi di investimento ambientale affrontati dai produttori del settore, per l’impossibilità di cumulare i due benefici. Più in particolare, la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali non concorreva a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, traducendosi dunque, il beneficio fiscale, in una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui era stato effettuato l’investimento di importo pari alla parte dei costi oggetto dell’agevolazione.

La sentenza avrà un notevole impatto su tutto il panorama giuridico italiano, dando voce a centinaia di operatori che potranno così far valere le proprie ragioni ai fini della fruizione dei benefici della Tremonti Ambiente compatibilmente con gli incentivi di cui ai rispettivi Conti Energia. Essendo infatti state annullate le comunicazioni del GSE che imponevano di optare tra Tremonti Ambiente ed incentivi, il GSE non potrà che conformarsi alle indicazioni fornite dal TAR Lazio per ogni ulteriore ed eventuale determinazione sul tema. Sebbene la partita risulti ancora formalmente aperta alla luce della facoltà del GSE di presentare appello innanzi al Consiglio di Stato, la solidità delle argomentazioni a sostegno della cumulabilità tra Tremonti Ambiente e incentivi in Conto Energia enunciate dal TAR Lazio con la sentenza in esame, lasciano ben sperare circa la positiva e definitiva conclusione della vicenda.

Ecobonus 2019 – Detrazioni fiscali ristrutturazione

Ecobonus 2019 – Detrazioni fiscali ristrutturazione

L’Ecobonus 2018 prorogato fino al 31 Dicembre 2019 è un’ agevolazione fiscale prevista per i contribuenti che sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica nella propria casa, edifici condominiali, uffici, negozi e capannoni. Tale agevolazione consiste in una detrazione dall’IRPEF se la spesa è effettuata dal contribuente privato o dall’IRES se impresa o società, che lo stato riconosce quando vengono eseguiti lavori per aumentare l’efficienza energetica degli edifici già esistenti.

Sono spese detraibili Ecobonus quelle sostenute per ridurre il fabbisogno energetico, come ad esempio l’istallazione di pannelli solari e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, quindi meno spreco di energia, più risparmio e maggiore efficienza energetica.

La detrazione IRPEF spettanti per questo tipo di interventi e al 65%.

Rispetto allo scorso anno, alcuni incentivi dell’ Ecobonus hanno subito delle importanti modifiche:

  • Bonus tende da interni e tende da sole: per questa tipologia di tende è prevista una detrazione del 50%.
  • Bonus zanzariere provviste di schermature solari: in relazione all’ acquisto di questi sistemi di protezione è stata stabilita una detrazione del 50%
  • Bonus infissi e finestre: in entrambi i casi è prevista una detrazione del 50%.
  • Bonus caldaia: in questo caso la tipologia di incentivo cambia a seconda delle prestazioni energetiche della caldaia; si può variare da uno 0% di detrazione se si installa una caldaia di classe B fino ad un 65% di detrazione se si installa una caldaia a condensazione di classe A.

Attualmente, il tetto di spesa massima con l’ Ecobonus è:

  • Interventi riqualificazione energetica di edifici esistenti 100.000 euro;
  • Involucro edifici esistenti ad esempio interventi su pareti, finestre e infissi, il tetto massimo di spesa è 60.000 euro;
  • Installazione di pannelli solari 60.000 euro;
  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 30.000 euro;

A chi spetta la detrazione del 65%?

I soggetti a cui spetta la detrazione del 65% sono tutti i contribuenti privati residenti e non residenti e contribuenti titolari di impresa quindi con Partita Iva, che possiedono, l’immobile oggetto di interventi di risparmio energetico.

Sono ammessi all’ Ecobonus:

  • Persone Fisiche;
  • Titolare di Partita Iva esercenti arti e professionisti;
  • Contribuenti con redditi d’impresa (Persone Fisiche, Società di Persone, Società di Capitali spetta la detrazione dell’ Ecobonus sull’ IRES);
  • Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;

Come funziona la detrazione?

La detrazione per gli interventi effettuati va divisa in quote di pari importo da scaricare con la dichiarazione dei redditi quindi tramite modello 730 o Unico. Il numero delle quote da scaricare sono al massimo 10 quindi da dividere in 10 dichiarazione dei redditi. La suddivisione delle quote va effettuata in base alla spesa rispettando sempre i limiti di spesa per ogni tipologia d’intervento. Attenzione però a verificare se la quota da scaricare per le spese di riqualificazione sia superiore a quella dovuta dal contribuente su IRPEF o IRES, perché in tal caso se la detrazione Ecobonus è più alto di quanto dovuto, l’eccedenza non può essere riportata all’anno successivo né essere richiesta a rimborso.

Ecobonus quali documenti servono?

Il contribuente una volta terminati i lavori di riqualificazione energetica, per fruire dell’agevolazione fiscale deve presentare una specifica documentazione Ecobonus:

  • Certificazione energetica dell’edificio che non va richiesta se l’intervento di riqualificazione è consistito in infissi sul singolo alloggio, installazione pannelli solari o caldaie, pompe di calore o impianti geotermici;
  • Scheda informativa degli interventi realizzati, il contribuente in questo caso può utilizzare la scheda semplificata compilabile;
  • Attestazione di corrispondenza dell’intervento ai requisiti indicati dalla legge solo in caso di installazione finestre e infissi e sostituzione impianto climatizzazione invernale superiore a 100 kw;
  • La certificazione energetica e la scheda informativa devono essere spedite entrambe all’ ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori esclusivamente per via telematica;

Bando efficienza energetica 2018

Bando efficienza energetica 2018

Gentili Clienti,
segnialiamo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Regione Umbria del 28 Novembre 2018 del Bando a  “Sostegno agli investimenti per l’efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile” di cui al fondo POR FESR 2014-2020 Azione 4.1.1.

Con tale provvedimento la Regione Umbria intende sostenere gli investimenti delle imprese per l’efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile.

Il presente Avviso è volto a erogare incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese, agendo da stimolo all’uso efficiente dell’energia e all’ autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di perseguire l’obiettivo di “Riduzione annuale del consumo di energia”.

La dotazione finanziaria stanziata ammonta complessivamente a € 3.000.000 ed  è prevista una Riserva di fondi pari a € 1.000.000,00 a favore delle imprese ubicate nell’ Area di crisi complessa Terni-Narni.

Possono accedere alle agevolazioni del presente Avviso le piccole, medie e grandi imprese extra agricole classificate secondo l’Allegato 1 del Regolamento (UE) n.651/2014 del 17 giugno 2014 in possesso, alla data di trasmissione della domanda, dei seguenti requisiti:

a. Per le imprese beneficiarie iscritte al Registro delle imprese: presenza di almeno una unità produttiva ubicata nel territorio regionale.
b. Per le imprese beneficiarie non iscritte al Registro delle imprese: luogo dell’esercizio dell’attività d’impresa, come riscontrabile dal certificato di attribuzione della Partita IVA, nel territorio regionale.
c. Nel caso di liberi professionisti che esercitino in forma individuale, associata o societaria ai sensi delle leggi vigenti, è richiesto il possesso di partita IVA, rilasciata dall’ Agenzia delle Entrate, per lo svolgimento dell’attività e essere regolarmente iscritti ai relativi albi/elenchi/ordini professionali previsti dalla vigente normativa.

Per maggiori informazioni Vi invitiamo a consultare il portale della Regione Umbria

Rimaniamo a Vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti in merito a tale comunicazione.

Diritto di licenza – anno 2019

Diritto di licenza – anno 2019

Gentili Clienti,

ricordiamo a tutti i produttori di energia da fonti rinnovabili con impianti di potenza superiore a 20 kW i seguenti adempimeti da assolvere entro il prossimo 16 dicembre 2018.

  • Versarmento del diritto di licenza per l’anno 2019 entro il 16 dicembre 2018

Se siete già in possesso del codice ditta potete farlo utilizzando il modello “F24 – ACCISE” con importo di euro 23,24 e con codice tributo 2813. Per il codice identificativo usare il codice ditta “IT00 PGE……” omettendo la dicitura “IT00”.
Per visualizzare l’esempio di compilazione visitare il seguente link http://www1.agenziaentrate.gov.it/documentazione/versamenti/codici/ricerca/compilaf24_accise.php?CT=2813

  • Richiesta del Registro per il 2019

La richiesta di registro ha scadenza il 31 Dicembre 2018 ma vi invitiamo a provvedere subito onde evitare file o attese che potrebbero prolungarsi anche ai primi giorni di gennaio 2019 per avere il registro timbrato.

Il registro viene fornito direttamente presso lo sportello dell’Ufficio delle Dogane di competenza e vidimato in sede di ritiro;

NB: Tutti gli adempimenti di cui sopra NON sono dovuti da parte di coloro i quali cedono totalmente l’energia prodotta.

Nel caso Vi trovaste in difficoltà o non possiate procedere da soli a tali incombenze potete contattarci ai numeri sotto riportati.

BAS ENGINEERING rimane a Vostra disposizione qualora abbiate difficoltà o domande per le incombenze sopra indicate – PER MAGGIORI INFORMAZIONI SCRIVETE A: commerciale@bas-engineering.it

Circolare N. 7/E Agenzia delle Entrare: aggiornamenti per detrazioni fiscali e risparmio energetico

Circolare N. 7/E Agenzia delle Entrare: aggiornamenti per detrazioni fiscali e risparmio energetico

La circolare n. 7/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata lo scorso 27 aprile 2018, riporta importanti novità per quanto concerne le spese relative agli interventi di risparmio energetico detraibili e deducibili per le persone fisiche.

Degno di interesse è, in particolare, la precisazione fornita in merito alle detrazioni spettanti per i sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici.

La circolare specifica (risoluzione 2.04.2013 n. 22) che l’installazione di un sistema di accumulo su un impiantodà diritto alla detrazione del 50%, sia nel caso in cui tale installazione sia contestuale che successiva a quella dell’impianto fotovoltaico, configurandosi, in dette ipotesi, il sistema di accumulo come un elemento funzionalmente collegato all’impianto fotovoltaico stesso”.

Per maggiori approfondimenti vi invitiamo a consultare la Circolare-7E-Agenzia.

In anteprima il decreto rinnovabili, incentivi anche al fotovoltaico

In anteprima il decreto rinnovabili, incentivi anche al fotovoltaico

Pubblichiamo in anteprima il decreto sulle rinnovabili elettriche per il periodo 2018-2020, al momento ancora in attesa  di riceveere il parere dell’Autorità per l’Energia e poi della Conferenza Stato-Regioni.

Da una prima lettura notiamo l’inserimento inaspettato di incentivi per il solare fotovoltaico (con potenza > 20 kWp) mentre c’è una riduzione significativa dell’incentivazione concessa per eolico onshore e idroelettrico.

Gli incentivi saranno concessi nell’ambito di una procedura di gara competitiva, con deroga per gli impianti di potenza inferiore a 1 MW con eventuale eccezione per gli impianti eolici con una capacità installata di energia elettrica fino a 6 MW o con 6 unità produttive.

Non è più previsto l’accesso diretto agli incentivi per i piccoli impianti.

Infatti, secondo l’art. 3 comma 1 del decreto, accedono infatti agli incentivi tramite registri gli impianti di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivativi, di potenza inferiore a 1 MW, oltre a quelli potenziati e oggetto di rifacimento.

Gli impianti di potenza superiore al MW accedono invece alle aste al ribasso per la definizione del livello di incentivazione.

Il GSE pubblicherà i bandi per le procedure di asta e registro secondo alcune tempistiche. Le prime due di sette date di apertura dei bandi sono il 30 novembre 2018 (35 MW di contingente a disposizione ad esempio per eolico e FV) e il 30 marzo 2019 (35 MW di contingente per eolico e FV). Le domande devono arrivare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.

Secondo quanto indicato dall’art.6, comma 4, l’erogazione degli incentivi è sospesa nelle ore in cui si registrano prezzi zonali pari a zero (a al limite negativi, se saranno introdotti), per un periodo superiore a 6 ore.

Nell’allegato 1 del decreto anche la determinazione degli incentivi per impianti nuovi sotto i 100 kW di potenza che richiedono la tariffa omnicomprensiva. Il GSE provvederà al ritiro dell’energia elettrica immessa in rete erogando sulla produzione immessa in rete la spettante tariffa omnicomprensiva.

Bozza Decreto rinnovabili elettriche

Nuova sentenza TAR Milano su Fotovoltaico e vincolo paesaggistico: l’incompatibilità deve essere dimostrata

Nuova sentenza TAR Milano su Fotovoltaico e vincolo paesaggistico: l’incompatibilità deve essere dimostrata

Questo quanto chiarisce una nuova sentenza del Tar Milano secondo la quale “La sola visibilità da punti di osservazione pubblici non basta a vietare gli impianti fotovoltaici in aree vincolate.”

Nello specifico, la sola vista di moduli fotovoltaici da coni visuali pubblici non configura di per sé un’ipotesi di incompatibilità paesaggistica e la legislazione vigente richiede esclusivamente di limitare il divieto di installare il fotovoltaico in zone sottoposte a vincolo paesistico alle sole “aree non idonee” espressamente individuate dalla Regione.

Questa la sintesi delle motivazioni con cui il Tar Milano ha accolto il ricorso di due privati contro il parere della Soprintendenza per la Provincia di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, che negava l’installazione di un impianto fotovoltaico su copertura.

Il ricorso, accolto dal Tar, ha dato torto alla Soprintendenza, in quanto l’autorità che esamina una domanda di autorizzazione paesaggistica “deve manifestare la piena consapevolezza delle conseguenze derivanti dalla realizzazione delle opere, nonché della visibilità dell’intervento progettato nel più vasto contesto ambientale e non può fondarsi su affermazioni apodittiche, da cui non si evincano le specifiche caratteristiche dei luoghi e del progetto.

Il Tar contesta l’affermata non conformità dei pannelli fotovoltaici alla tutela paesaggistica “soltanto nell’aspetto cromatico (non meglio individuato) ma viene imposto non già di utilizzare un colore che possa meglio inserirsi nel contesto bensì di non utilizzare affatto i pannelli. E’ evidente che tale conclusione appare sproporzionata rispetto alle stesse (seppur evasive) valutazioni della Soprintendenza”, osservano i giudici.

La sola visibilità di pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblici, si prosegue, “non configura ex se un’ipotesi di incompatibilità paesaggistica, in quanto la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici – pur innovando la tipologia e morfologia della copertura – non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva (T.A.R. Veneto, sez. II, 13 settembre 2013 n. 1104; id., 25 gennaio 2012, n. 48).

È altresì precisato che “il favor legislativo per le fonti energetiche rinnovabili richiede di concentrare l’impedimento assoluto all’installazione di impianti fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo paesistico unicamente nelle “aree non idonee” espressamente individuate dalla regione”

La compatibilità dell’impianto fotovoltaico con aree vincolate, infine, “deve essere esaminata tenendo conto del fatto che queste tecnologie sono ormai considerate elementi normali del paesaggio (T.A.R. Brescia, sez. I, 17 dicembre 2010 n. 904).